Art. 22. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007, mediante: a) prelevamento di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» e contestuale iscrizione di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 11.104 che assume la seguente denominazione «Spese per la promozione dell'occupazione, sicurezza e qualita' del lavoro»; b) prelevamento di euro 350.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» e contestuale iscrizione di euro 350.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. di nuova istituzione 11.204 «Interventi per l'occupazione, la sicurezza e la qualita' del lavoro». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.