Art. 22.
                          Norma finanziaria

1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente legge si
provvede,  nello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio per
l'anno finanziario 2007, mediante: a) prelevamento di euro 500.000,00
in  termini  di  competenza  e  di  cassa  dall'U.P.B.  18.107 «Fondo
speciale   di  parte  corrente»  e  contestuale  iscrizione  di  euro
500.000,00  in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 11.104 che
assume   la   seguente   denominazione   «Spese   per  la  promozione
dell'occupazione, sicurezza e qualita' del lavoro»;
b)  prelevamento  di  euro  350.000,00  in termini di competenza e di
cassa  dall'U.P.B.  18.207  «Fondo  speciale  di  conto  capitale»  e
contestuale  iscrizione di euro 350.000,00 in termini di competenza e
di  cassa  all'U.P.B.  di  nuova  istituzione  11.204 «Interventi per
l'occupazione, la sicurezza e la qualita' del lavoro».
2.  Agli  oneri  per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.