Art. 24.
                     Norme di prima applicazione

1.  La  Giunta  regionale  adotta, entro novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge, la proposta relativa alla
programmazione  di  cui  all'art. 3, che costituisce integrazione del
vigente   Programma   triennale  dei  servizi  per  l'impiego,  delle
politiche  formative  e  del  lavoro  di  cui  all'art. 4 della legge
regionale  n.  52/1993.  La Giunta regionale adotta comunque gli atti
necessari  a  dare  attuazione  agli  accordi tra istituzioni e parti
sociali conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
la  Giunta  regionale  istituisce  il  Registro  dei datori di lavoro
socialmente responsabili di cui all'art. 15.
La   presente   legge   regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale, della Regione.
E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.
Genova, 13 agosto 2007
                          p. Il Presidente
                     il vice presidente:  Costa