Art. 24. Norme di prima applicazione 1. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta relativa alla programmazione di cui all'art. 3, che costituisce integrazione del vigente Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro di cui all'art. 4 della legge regionale n. 52/1993. La Giunta regionale adotta comunque gli atti necessari a dare attuazione agli accordi tra istituzioni e parti sociali conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce il Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili di cui all'art. 15. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale, della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 13 agosto 2007 p. Il Presidente il vice presidente: Costa