Art. 3.
                      Programmazione regionale

1.  Nell'ambito  del  Programma  triennale dei servizi per l'impiego,
delle  politiche formative e del lavoro di cui all'art. 4 della legge
regionale  5 novembre 1993, n. 52, (disposizioni per la realizzazione
di  politiche  attive  del lavoro) sono contenuti, relativamente alle
finalita'  di cui alla presente legge: a) gli indirizzi programmatici
e  le  linee  prioritarie  di  intervento  in  materia  di sicurezza,
regolarita'  e qualita' del lavoro e di responsabilita' dei datori di
lavoro;
b)  le caratteristiche dei soggetti destinatari degli interventi e le
eventuali priorita' nell'accesso ai benefici;
c)  i  criteri  generali  per  la  stipula  di  intese  e  accordi di
collaborazione  tra soggetti pubblici, privati e parti sociali per le
finalita' di cui alla presente legge;
d)  l'individuazione  dei  soggetti  attuatori  degli  interventi e i
criteri  generali  per  il  riparto  delle  risorse finanziarie fra i
medesimi nonche' fra le diverse tipologie di intervento.
2.  La proposta di programmazione di cui al comma 1 e' adottata dalla
Giunta regionale sentiti la Commissione regionale di concertazione di
cui  all'art.  6 della legge regionale n. 27/1998, il Comitato di cui
all'art. 4 e la Commissione di cui all'art. 5.
3.  La  Giunta  regionale,  avvalendosi  anche  delle  analisi svolte
dall'Osservatorio  Regionale sul mercato del lavoro di cui all'art. 7
della legge regionale n. 52/1993, nonche' degli esiti delle attivita'
di  monitoraggio  effettuate a livello regionale in materia di lavori
pubblici  e di salute e prevenzione sul lavoro, presenta al Consiglio
regionale, contestualmente alla proposta relativa alla programmazione
di  cui  al  comma  1,  una relazione contenente la descrizione delle
iniziative  realizzate nel periodo precedente, i principali risultati
ottenuti e le criticita' emerse nell'attuazione della presente legge.