Art. 3. Programmazione regionale 1. Nell'ambito del Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro di cui all'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52, (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) sono contenuti, relativamente alle finalita' di cui alla presente legge: a) gli indirizzi programmatici e le linee prioritarie di intervento in materia di sicurezza, regolarita' e qualita' del lavoro e di responsabilita' dei datori di lavoro; b) le caratteristiche dei soggetti destinatari degli interventi e le eventuali priorita' nell'accesso ai benefici; c) i criteri generali per la stipula di intese e accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, privati e parti sociali per le finalita' di cui alla presente legge; d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e i criteri generali per il riparto delle risorse finanziarie fra i medesimi nonche' fra le diverse tipologie di intervento. 2. La proposta di programmazione di cui al comma 1 e' adottata dalla Giunta regionale sentiti la Commissione regionale di concertazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 27/1998, il Comitato di cui all'art. 4 e la Commissione di cui all'art. 5. 3. La Giunta regionale, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio Regionale sul mercato del lavoro di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1993, nonche' degli esiti delle attivita' di monitoraggio effettuate a livello regionale in materia di lavori pubblici e di salute e prevenzione sul lavoro, presenta al Consiglio regionale, contestualmente alla proposta relativa alla programmazione di cui al comma 1, una relazione contenente la descrizione delle iniziative realizzate nel periodo precedente, i principali risultati ottenuti e le criticita' emerse nell'attuazione della presente legge.