Art. 4.
Comitato  regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute
                         sul luogo di lavoro

1.  Il  Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e
salute  sul  luogo  di  lavoro,  istituito  ai sensi dell'art. 27 del
decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n. 626, (attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE,  90/394/CEE,  90/679/CEE,  93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE,  99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il
miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il  lavoro) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre  1997  (atto  di  indirizzo  e coordinamento recante criteri
generali  per  l'individuazione  degli  organi operanti nella materia
della  sicurezza  e  della salute sul luogo di lavoro), provvede, nel
rispetto  delle  disposizioni  statali  in  materia, a: a) promuovere
idonee   forme   di  coordinamento  sul  territorio  regionale  delle
attivita'  in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzate dai
diversi soggetti competenti;
b)  assicurare  il  raccordo con la Commissione consultiva permanente
per  la  prevenzione  degli  infortuni  e  per  l'igiene  del  lavoro
istituita  presso  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
ai sensi dell'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile  1955,  n.  547, (norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro);
c)   elaborare   proposte   e  formulare  pareri  utili  a  garantire
uniformita'  ed  omogeneita'  agli interventi regionali in materia di
salute  e  sicurezza  sul lavoro ed, in particolare, esprimere parere
sulla programmazione regionale di cui all'art. 3;
d)  fornire  supporto  tecnico  per il coordinamento delle iniziative
rivolte   all'informazione,   alla   formazione,   alla   conoscenza,
all'analisi  ed  al  monitoraggio  dei  fenomeni connessi alla tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) promuovere la realizzazione di piani coordinati di intervento tesi
a  migliorare  la  sicurezza  e la salute nei luoghi di lavoro, anche
sulla base delle analisi di cui alla lettera d), nonche' nel rispetto
delle   autonomie  specifiche  e  delle  competenze  assegnate  dalla
normativa vigente agli organi istituzionali di ispezione e vigilanza.
2.  Il Comitato puo' svolgere le proprie funzioni attraverso appositi
gruppi di lavoro.
3.  La  Regione,  in  relazione alle attivita' del Comitato di cui al
presente  articolo,  assicura  un  costante  confronto  con  le parti
sociali.