Art. 6.
 Disposizioni in tema di salute, sicurezza e regolarita' del lavoro

1.  Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale in
materia  di  sicurezza e di tutela dei lavoratori, le Amministrazioni
appaltanti  prevedono espressamente nelle procedure di affidamento di
appalti  pubblici  l'obbligo  di  osservare  la  normativa vigente in
materia di salute, sicurezza e regolarita' del lavoro e di diritto al
lavoro  dei  disabili nonche' l'obbligo di applicare integralmente le
condizioni  economiche  e  normative  previste  dai vigenti contratti
collettivi  di lavoro nazionali e territoriali di categoria, anche in
caso  di subappalto. 2. In caso di affidamento di appalti, la stipula
del  contratto  ed  il  pagamento  dei corrispettivi sono subordinati
all'acquisizione  del  documento  unico  di  regolarita' contributiva
(D.U.R.C.).
3.  Ai  fini della concessione di contributi o altre agevolazioni, la
Regione e gli enti del settore regionale allargato di cui all'art. 25
della  legge  regionale  24  gennaio  2006  n. 2 (disposizioni per la
formazione  del  bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria
(legge  finanziaria 2006) richiedono all'interessato la dichiarazione
attestante  il rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e
regolarita'   del   lavoro   e  il  documento  unico  di  regolarita'
contributiva.
4.  La  Regione definisce intese con i soggetti e gli enti competenti
per accelerare i tempi di rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva.
5.  Nelle  procedure  di  affidamento  di  appalti  pubblici, per gli
interventi  che  hanno  ottenuto  finanziamenti  regionali,  gli enti
prevedono clausole di risoluzione del contratto per specifici casi di
violazione  delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarita'
del lavoro.
6.  In  caso  di  concessione  di  contributi  o  altri finanziamenti
pubblici  regionali,  deve essere prevista la revoca dei medesimi per
specifiche  violazioni  delle norme in materia di salute, sicurezza e
regolarita'  del  lavoro.  I  soggetti  che  subiscono  la revoca non
possono  accedere  ad  altri contributi, finanziamenti o agevolazioni
nei cinque anni successivi al provvedimento di revoca.