Art. 6. Disposizioni in tema di salute, sicurezza e regolarita' del lavoro 1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, le Amministrazioni appaltanti prevedono espressamente nelle procedure di affidamento di appalti pubblici l'obbligo di osservare la normativa vigente in materia di salute, sicurezza e regolarita' del lavoro e di diritto al lavoro dei disabili nonche' l'obbligo di applicare integralmente le condizioni economiche e normative previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di categoria, anche in caso di subappalto. 2. In caso di affidamento di appalti, la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi sono subordinati all'acquisizione del documento unico di regolarita' contributiva (D.U.R.C.). 3. Ai fini della concessione di contributi o altre agevolazioni, la Regione e gli enti del settore regionale allargato di cui all'art. 25 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006) richiedono all'interessato la dichiarazione attestante il rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarita' del lavoro e il documento unico di regolarita' contributiva. 4. La Regione definisce intese con i soggetti e gli enti competenti per accelerare i tempi di rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. 5. Nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, per gli interventi che hanno ottenuto finanziamenti regionali, gli enti prevedono clausole di risoluzione del contratto per specifici casi di violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarita' del lavoro. 6. In caso di concessione di contributi o altri finanziamenti pubblici regionali, deve essere prevista la revoca dei medesimi per specifiche violazioni delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarita' del lavoro. I soggetti che subiscono la revoca non possono accedere ad altri contributi, finanziamenti o agevolazioni nei cinque anni successivi al provvedimento di revoca.