Art. 7.
    Misure per migliorare le condizioni di tutela dei lavoratori

1.  La  Regione,  fermo  restando  quanto  previsto  dalla  normativa
nazionale  in  materia di tutela della salute e della sicurezza delle
lavoratrici  e  dei  lavoratori  nonche'  di emersione del lavoro non
regolare,  promuove  l'introduzione  e  la diffusione, anche mediante
specifici  accordi  con  le  parti  interessate,  nelle  procedure di
affidamento  e  nell'esecuzione  di appalti pubblici, di disposizioni
dirette ad individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di
salute,  sicurezza,  igiene e regolarita' del lavoro, con particolare
riferimento   ai  cantieri  temporanei  o  mobili  assoggettati  alle
disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
(attuazione  della  direttiva  92/57/CEE  concernente le prescrizioni
minime  di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili).  2.  Le  misure  ulteriori  di tutela di cui al comma i sono
volte  fra  l'altro a migliorare il coordinamento degli interventi di
prevenzione  dei  rischi  e ad adottare meccanismi diretti a valutare
l'idoneita'  tecnico-professionale  delle imprese pubbliche e private
nonche'  ad  accertare  la  congruita'  del  costo  della  manodopera
rispetto all'importo complessivo dell'appalto.
3.  La  Regione  puo'  definire  opportune  intese  con gli organismi
istituzionali preposti alla vigilanza sui luoghi di lavoro allo scopo
di  rafforzare  l'efficacia  dei controlli, specie nei settori piu' a
rischio,  ovvero  allo  scopo  di  sostenere, nell'ambito di progetti
mirati,  azioni  straordinarie in materia di tutela e sicurezza delle
lavoratrici e dei lavoratori.