Art. 7. Misure per migliorare le condizioni di tutela dei lavoratori 1. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nonche' di emersione del lavoro non regolare, promuove l'introduzione e la diffusione, anche mediante specifici accordi con le parti interessate, nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici, di disposizioni dirette ad individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di salute, sicurezza, igiene e regolarita' del lavoro, con particolare riferimento ai cantieri temporanei o mobili assoggettati alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, (attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili). 2. Le misure ulteriori di tutela di cui al comma i sono volte fra l'altro a migliorare il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi e ad adottare meccanismi diretti a valutare l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private nonche' ad accertare la congruita' del costo della manodopera rispetto all'importo complessivo dell'appalto. 3. La Regione puo' definire opportune intese con gli organismi istituzionali preposti alla vigilanza sui luoghi di lavoro allo scopo di rafforzare l'efficacia dei controlli, specie nei settori piu' a rischio, ovvero allo scopo di sostenere, nell'ambito di progetti mirati, azioni straordinarie in materia di tutela e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.