Art. 8.
     Interventi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

1.  La  Regione,  in  coerenza con la normativa vigente in materia di
salute e sicurezza, promuove e sostiene iniziative di prevenzione dei
rischi   e   di  miglioramento  delle  condizioni  di  lavoro,  anche
attraverso  la  stipula  di accordi territoriali e settoriali con gli
enti  locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in
materia  ed  in  raccordo  con  l'Agenzia  sanitaria regionale di cui
all'articolo 62 della legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 (riordino
del  Servizio  Sanitario Regionale). In particolare provvede a: a) la
realizzazione  di  iniziative  rivolte  principalmente alle piccole e
micro imprese e ai settori produttivi piu' a rischio;
b)  l'attivazione  di  sportelli informativi, anche in collaborazione
con  Universita',  associazioni, organizzazioni sindacali, fondazioni
ed altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore, previa
stipula di apposite intese;
c)  la  promozione  e  il  coordinamento  di  azioni di informazione,
formazione e assistenza;
d)  l'individuazione  e  la diffusione di buone pratiche trasferibili
sul territorio regionale;
e)  il  monitoraggio  degli  infortuni  sul  lavoro  e delle malattie
professionali;
f)  l'elaborazione di linee guida applicative delle normative vigenti
in  materia,  al  fine  di  assicurare  il rispetto degli standard di
sicurezza nei luoghi di lavoro.
2.  La  Regione  promuove opportune iniziative volte ad accrescere le
conoscenze  e  le  competenze  dei lavoratori, dei rappresentanti dei
lavoratori  per  la  sicurezza aziendali, territoriali e di sito, dei
datori di lavoro, degli operatori delle Aziende Sanitarie liguri, dei
soggetti   istituzionali   competenti   in  materia  di  sicurezza  e
regolarita'  del  lavoro  e  dei  soggetti  operanti  nell'ambito dei
servizi al lavoro, provvedendo in particolare a:
a) realizzare campagne informative e azioni di sensibilizzazione;
b)  coordinare  attivita' di informazione e formazione sul tema della
sicurezza  e  dell'igiene  del  lavoro, con particolare attenzione ai
lavoratori  che entrano nel mercato del lavoro, facendo ricorso anche
ad  idonee  strumentazioni  didattiche  e di mediazione linguistica e
culturale;
c)  realizzare,  nel  rispetto  delle  autonomie  scolastiche  ed  in
raccordo  con gli interventi scolastici regionali, progetti specifici
di educazione alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
d)  definire  linee  guida  per  i  corsi di formazione in materia di
salute  e  sicurezza  sul  lavoro  organizzati  dai soggetti operanti
nell'ambito del sistema formativo regionale;
e)  promuovere  codici  di  condotta  etici,  buone prassi ed accordi
aziendali  che  orientino  i comportamenti dei datori di lavoro e dei
lavoratori  verso  il  rispetto delle norme ed il miglioramento degli
standard di salute e sicurezza.
3.   I  corsi  di  formazione  professionale  relativi  a  profili  o
qualifiche  per  le quali esistono particolari rischi per la salute e
la sicurezza dei lavoratori devono prevedere un modulo sulle norme di
sicurezza e le specifiche misure di tutela dei lavoratori.
4.   La  Regione,  al  fine  di  disporre  di  un  quadro  aggiornato
dell'offerta   formativa   in   materia  di  prevenzione,  sicurezza,
regolarita'  e qualita' del lavoro, provvede a realizzare un apposito
sistema  informativo  relativo  ai  corsi  realizzati  sul territorio
regionale,  in  raccordo  con  i  vigenti  sistemi  informativi della
formazione professionale e quale parte di S.I.R.I.O.