Art. 8. Interventi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro 1. La Regione, in coerenza con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza, promuove e sostiene iniziative di prevenzione dei rischi e di miglioramento delle condizioni di lavoro, anche attraverso la stipula di accordi territoriali e settoriali con gli enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia ed in raccordo con l'Agenzia sanitaria regionale di cui all'articolo 62 della legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 (riordino del Servizio Sanitario Regionale). In particolare provvede a: a) la realizzazione di iniziative rivolte principalmente alle piccole e micro imprese e ai settori produttivi piu' a rischio; b) l'attivazione di sportelli informativi, anche in collaborazione con Universita', associazioni, organizzazioni sindacali, fondazioni ed altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore, previa stipula di apposite intese; c) la promozione e il coordinamento di azioni di informazione, formazione e assistenza; d) l'individuazione e la diffusione di buone pratiche trasferibili sul territorio regionale; e) il monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; f) l'elaborazione di linee guida applicative delle normative vigenti in materia, al fine di assicurare il rispetto degli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro. 2. La Regione promuove opportune iniziative volte ad accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito, dei datori di lavoro, degli operatori delle Aziende Sanitarie liguri, dei soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza e regolarita' del lavoro e dei soggetti operanti nell'ambito dei servizi al lavoro, provvedendo in particolare a: a) realizzare campagne informative e azioni di sensibilizzazione; b) coordinare attivita' di informazione e formazione sul tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro, con particolare attenzione ai lavoratori che entrano nel mercato del lavoro, facendo ricorso anche ad idonee strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale; c) realizzare, nel rispetto delle autonomie scolastiche ed in raccordo con gli interventi scolastici regionali, progetti specifici di educazione alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; d) definire linee guida per i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzati dai soggetti operanti nell'ambito del sistema formativo regionale; e) promuovere codici di condotta etici, buone prassi ed accordi aziendali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori verso il rispetto delle norme ed il miglioramento degli standard di salute e sicurezza. 3. I corsi di formazione professionale relativi a profili o qualifiche per le quali esistono particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori devono prevedere un modulo sulle norme di sicurezza e le specifiche misure di tutela dei lavoratori. 4. La Regione, al fine di disporre di un quadro aggiornato dell'offerta formativa in materia di prevenzione, sicurezza, regolarita' e qualita' del lavoro, provvede a realizzare un apposito sistema informativo relativo ai corsi realizzati sul territorio regionale, in raccordo con i vigenti sistemi informativi della formazione professionale e quale parte di S.I.R.I.O.