Art. 9.
    Disposizioni per interventi edilizi finanziati dalla Regione

1.  La  Regione,  nelle procedure per la concessione di finanziamenti
regionali  a  favore  di interventi edilizi, compresi quelli inseriti
nei   programmi   regionali   di   edilizia   residenziale,   prevede
disposizioni atte ad assicurare che i lavori affidati dai beneficiari
siano  eseguiti  nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di salute,
sicurezza  e regolarita' del lavoro. 2. Nel caso di inizio dei lavori
in  mancanza  del  piano  di  sicurezza di cui all'art. 12 del d.lgs.
94/1996,  la  Regione dispone l'immediata sospensione dell'erogazione
del finanziamento.
3.  La  Regione  attua specifiche azioni di monitoraggio sul rispetto
delle  norme  di  salute,  sicurezza  e  regolarita'  del  lavoro nei
cantieri  edili  relativi  ad interventi che usufruiscono a qualunque
titolo di finanziamenti regionali.
4.  Al  fine  di garantire l'osservanza, nei cantieri edili di cui al
comma  3,  delle  norme in materia di salute, sicurezza e regolarita'
del  lavoro  da  parte  delle  imprese esecutrici, anche in regime di
subappalto,  la Regione, nel rispetto della normativa nazionale, puo'
avvalersi,  tramite  apposite convenzioni, del supporto operativo dei
Comitati paritetici antinfortunistici territorialmente competenti.