Art. 9. Disposizioni per interventi edilizi finanziati dalla Regione 1. La Regione, nelle procedure per la concessione di finanziamenti regionali a favore di interventi edilizi, compresi quelli inseriti nei programmi regionali di edilizia residenziale, prevede disposizioni atte ad assicurare che i lavori affidati dai beneficiari siano eseguiti nel rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarita' del lavoro. 2. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza del piano di sicurezza di cui all'art. 12 del d.lgs. 94/1996, la Regione dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del finanziamento. 3. La Regione attua specifiche azioni di monitoraggio sul rispetto delle norme di salute, sicurezza e regolarita' del lavoro nei cantieri edili relativi ad interventi che usufruiscono a qualunque titolo di finanziamenti regionali. 4. Al fine di garantire l'osservanza, nei cantieri edili di cui al comma 3, delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarita' del lavoro da parte delle imprese esecutrici, anche in regime di subappalto, la Regione, nel rispetto della normativa nazionale, puo' avvalersi, tramite apposite convenzioni, del supporto operativo dei Comitati paritetici antinfortunistici territorialmente competenti.