(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       19 dell'8 maggio 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto

1.  La  presente  legge  disciplina  l'organizzazione del soccorso in
montagna   nell'ambito  del  territorio  regionale,  settore  cui  la
Regione,  anche in relazione alle caratteristiche fisiche del proprio
territorio,  riconosce  preminente funzione di pubblico interesse. 2.
Fatte  salve  le competenze specifiche del Corpo regionale dei vigili
del  fuoco  di cui all'art. 3 della legge regionale 19 marzo 1999, n.
7,  gli  ambiti  di  attivita'  del  servizio di soccorso in montagna
consistono, in particolare:
a)  nel concorso alla vigilanza e alla prevenzione degli incidenti in
ambiente montano;
b)  nel  concorso all'individuazione dei rischi in ambiente montano e
nella determinazione delle zone del territorio soggette a rischio;
c)  nella  promozione  e  nell'attuazione  di  iniziative  tese  alla
sensibilizzazione,  alla  divulgazione  della sicurezza in montagna e
alla conoscenza dell'attivita' del soccorso alpino;
d)  nella  formazione  relativa  alla  sicurezza  in  montagna e alle
tecniche specifiche del soccorso alpino;
e)  nella  programmazione  e nell'organizzazione di idonee iniziative
tecniche   per  la  ricerca,  il  salvataggio  e  il  soccorso  degli
infortunati  e  il  recupero  dei  caduti  in  montagna  e nelle zone
impervie del territorio;
f)  nella  gestione  e  nello svolgimento degli interventi tecnici di
ricerca,  recupero  e  soccorso, anche sanitario, in montagna e nelle
zone  impervie  del  territorio,  anche non prettamente inerenti alla
montagna,  laddove  si  riveli  necessario l'utilizzo di conoscenze e
tecniche  di tipo alpinistico, anche con l'utilizzo di mezzi aerei ed
unita' cinofile;
g)   nella  partecipazione  al  servizio  di  elisoccorso  Helicopter
Emergency Medical Service (HEMS) e Search and Rescue (SAR);
h)  nelle  operazioni  di pronto intervento e di evacuazione in linea
sugli impianti di risalita;
i) nel concorso alla rilevazione di dati ambientali;
j) in ogni altra attivita' in cui il servizio di soccorso in montagna
puo'  essere  diretto  a  prevenire  o  evitare situazioni di danno o
pericolo a persone, animali o cose.