(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 dell'8 maggio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. La presente legge disciplina l'organizzazione del soccorso in montagna nell'ambito del territorio regionale, settore cui la Regione, anche in relazione alle caratteristiche fisiche del proprio territorio, riconosce preminente funzione di pubblico interesse. 2. Fatte salve le competenze specifiche del Corpo regionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 3 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7, gli ambiti di attivita' del servizio di soccorso in montagna consistono, in particolare: a) nel concorso alla vigilanza e alla prevenzione degli incidenti in ambiente montano; b) nel concorso all'individuazione dei rischi in ambiente montano e nella determinazione delle zone del territorio soggette a rischio; c) nella promozione e nell'attuazione di iniziative tese alla sensibilizzazione, alla divulgazione della sicurezza in montagna e alla conoscenza dell'attivita' del soccorso alpino; d) nella formazione relativa alla sicurezza in montagna e alle tecniche specifiche del soccorso alpino; e) nella programmazione e nell'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la ricerca, il salvataggio e il soccorso degli infortunati e il recupero dei caduti in montagna e nelle zone impervie del territorio; f) nella gestione e nello svolgimento degli interventi tecnici di ricerca, recupero e soccorso, anche sanitario, in montagna e nelle zone impervie del territorio, anche non prettamente inerenti alla montagna, laddove si riveli necessario l'utilizzo di conoscenze e tecniche di tipo alpinistico, anche con l'utilizzo di mezzi aerei ed unita' cinofile; g) nella partecipazione al servizio di elisoccorso Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) e Search and Rescue (SAR); h) nelle operazioni di pronto intervento e di evacuazione in linea sugli impianti di risalita; i) nel concorso alla rilevazione di dati ambientali; j) in ogni altra attivita' in cui il servizio di soccorso in montagna puo' essere diretto a prevenire o evitare situazioni di danno o pericolo a persone, animali o cose.