Art. 10.
                       Controllo sugli organi

1.   Nel   caso  in  cui  non  possa  essere  assicurato  il  normale
funzionamento  dell'ente  o  in  caso  di  gravi  irregolarita' nella
gestione   amministrativa  e  contabile,  gli  organi  direttivi  del
Soccorso  alpino  valdostano  sono revocati o sciolti con decreto del
presidente  della Regione, previa conforme deliberazione della giunta
regionale.  2.  Con  il  decreto  di  cui  al comma 1, e' nominato un
commissario  che  esercita  le  funzioni  conferitegli con il decreto
medesimo;  il  commissario,  nel  termine  massimo  di sei mesi dalla
nomina,convoca l'assemblea per il rinnovo degli organi direttivi.