Art. 10. Controllo sugli organi 1. Nel caso in cui non possa essere assicurato il normale funzionamento dell'ente o in caso di gravi irregolarita' nella gestione amministrativa e contabile, gli organi direttivi del Soccorso alpino valdostano sono revocati o sciolti con decreto del presidente della Regione, previa conforme deliberazione della giunta regionale. 2. Con il decreto di cui al comma 1, e' nominato un commissario che esercita le funzioni conferitegli con il decreto medesimo; il commissario, nel termine massimo di sei mesi dalla nomina,convoca l'assemblea per il rinnovo degli organi direttivi.