Art. 11.
              Operatori del Soccorso alpino valdostano

1.  Per lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente legge, il
Soccorso  alpino  valdostano si avvale di operatori che, in relazione
al   grado  di  formazione  raggiunto  e  all'idoneita'  psico-fisica
posseduta,  si distinguono nelle seguenti qualifiche: a) operatori di
soccorso alpino;
b) tecnici di soccorso alpino;
c) tecnici specializzati di soccorso alpino, limitatamente alle guide
alpine e alle aspiranti guide alpine.
2.  Gli  operatori  di  cui  al  comma 1 sono iscritti in un apposito
elenco,  alla  cui gestione ed aggiornamento provvede direttamente il
Soccorso  alpino  valdostano,  sulla base dei requisiti stabiliti con
apposito regolamento interno.