Art. 11. Operatori del Soccorso alpino valdostano 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente legge, il Soccorso alpino valdostano si avvale di operatori che, in relazione al grado di formazione raggiunto e all'idoneita' psico-fisica posseduta, si distinguono nelle seguenti qualifiche: a) operatori di soccorso alpino; b) tecnici di soccorso alpino; c) tecnici specializzati di soccorso alpino, limitatamente alle guide alpine e alle aspiranti guide alpine. 2. Gli operatori di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito elenco, alla cui gestione ed aggiornamento provvede direttamente il Soccorso alpino valdostano, sulla base dei requisiti stabiliti con apposito regolamento interno.