Art. 12.
                     Prestazioni degli operatori

1.  Le  prestazioni  rese  al  Soccorso  alpino valdostano dai propri
operatori  si  distinguono  in  prestazioni  professionali  di lavoro
autonomo   e   prestazioni   di  volontariato.  2.  Sono  prestazioni
professionali  di lavoro autonomo le attivita' svolte dagli operatori
e  remunerate  sulla  base dei corrispettivi stabiliti per le diverse
qualifiche di cui all'art. 11, comma 1.
3.  Sono  prestazioni  di  volontariato quelle rese dagli operatori a
titolo  gratuito  o  in  virtu'  di  permessi retribuiti concessi dai
propri  datori  di lavoro. Le prestazioni di volontariato non possono
essere retribuite e non danno diritto ad alcun rimborso spese.