Art. 12. Prestazioni degli operatori 1. Le prestazioni rese al Soccorso alpino valdostano dai propri operatori si distinguono in prestazioni professionali di lavoro autonomo e prestazioni di volontariato. 2. Sono prestazioni professionali di lavoro autonomo le attivita' svolte dagli operatori e remunerate sulla base dei corrispettivi stabiliti per le diverse qualifiche di cui all'art. 11, comma 1. 3. Sono prestazioni di volontariato quelle rese dagli operatori a titolo gratuito o in virtu' di permessi retribuiti concessi dai propri datori di lavoro. Le prestazioni di volontariato non possono essere retribuite e non danno diritto ad alcun rimborso spese.