Art. 14. F o r m a z i o n e 1. Il Soccorso alpino valdostano e' accreditato dalla Regione quale soggetto formatore negli ambiti di propria competenza e, in quanto tale, e' autorizzato a rilasciare le relative attestazioni e certificazioni. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Soccorso alpino valdostano ha facolta' di istituire, autonomamente o in collaborazione con altri enti o con l'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM), appositi centri di formazione regionali nell'ambito del soccorso in montagna, allo scopo di formare ed aggiornare ipropri operatori. Le modalita' di funzionamento di tali centri sono stabilite autonomamente dal Soccorso alpino valdostano.