Art. 14.
                         F o r m a z i o n e

1.  Il  Soccorso alpino valdostano e' accreditato dalla Regione quale
soggetto  formatore  negli  ambiti di propria competenza e, in quanto
tale,   e'  autorizzato  a  rilasciare  le  relative  attestazioni  e
certificazioni.   2.   Per   lo   svolgimento   dei   propri  compiti
istituzionali,   il   Soccorso   alpino  valdostano  ha  facolta'  di
istituire,  autonomamente  o  in  collaborazione con altri enti o con
l'Unione  valdostana  guide di alta montagna (UVGAM), appositi centri
di  formazione  regionali  nell'ambito del soccorso in montagna, allo
scopo  di  formare  ed  aggiornare ipropri operatori. Le modalita' di
funzionamento   di  tali  centri  sono  stabilite  autonomamente  dal
Soccorso alpino valdostano.