Art. 15.
                            Assicurazioni

1.  Il  Soccorso  alpino  valdostano  provvede  a  stipulare appositi
contratti  di  assicurazione  in favore dei propri operatori, per gli
infortuni  e  la  responsabilita'  civile  correlati allo svolgimento
delle attivita' di cui alla presente legge.