Art. 16. Modalita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso in montagna e di protezione civile 1. Per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico di cui il Soccorso alpino valdostano e' incaricato, la giunta regionale stipula apposite convenzioni per disciplinare i relativi aspetti organizzativi e finanziari, ivi compresa la determinazione del corrispettivo dovuto per le singole prestazioni rese. 2. Sono, in particolare, definiti con deliberazione della giunta regionale: a) la tipologia e la durata degli obblighi di servizio pubblico; b) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione; c) le modalita' per evitare sovracompensazioni e per procedere al loro eventuale rimborso. 3. Il Soccorso alpino valdostano puo', inoltre, svolgere le attivita' di cui all'art. 1 a titolo oneroso in favore di altri soggetti, pubblici o privati.