Art. 16.
Modalita'  per l'espletamento delle attivita' di soccorso in montagna
                       e di protezione civile

1.  Per  l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico di cui il
Soccorso alpino valdostano e' incaricato, la giunta regionale stipula
apposite    convenzioni   per   disciplinare   i   relativi   aspetti
organizzativi  e  finanziari,  ivi  compresa  la  determinazione  del
corrispettivo  dovuto  per  le  singole prestazioni rese. 2. Sono, in
particolare, definiti con deliberazione della giunta regionale:
a) la tipologia e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
b)  i  parametri  per  il  calcolo, il controllo e la revisione della
compensazione;
c)  le  modalita'  per  evitare sovracompensazioni e per procedere al
loro eventuale rimborso.
3. Il Soccorso alpino valdostano puo', inoltre, svolgere le attivita'
di  cui  all'art.  1  a  titolo  oneroso in favore di altri soggetti,
pubblici o privati.