Art. 17. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato in euro 720.000 per l'anno 2007 ed in euro 1.350.000 a decorrere dall'anno 2008. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11. (Protezione civile). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nel medesimo obiettivo programmatico, al capitolo 40820 (Contributi annui al Soccorso alpino valdostano per attivita' di soccorso in montagna e di protezione civile). 4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.