Art. 17.
                      Disposizioni finanziarie

1.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge  e'
determinato  in  euro  720.000 per l'anno 2007 ed in euro 1.350.000 a
decorrere  dall'anno  2008.  2.  L'onere  di  cui  al  comma 1  trova
copertura  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio della
Regione  per  l'anno  finanziario 2007 e di quello pluriennale per il
triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11. (Protezione
civile).
3.  Al  finanziamento  dell'onere  di  cui  al  comma  1, si provvede
mediante  l'utilizzo  per  pari  importo  degli stanziamenti iscritti
negli  stessi  bilanci  e  nel  medesimo  obiettivo programmatico, al
capitolo  40820  (Contributi  annui al Soccorso alpino valdostano per
attivita' di soccorso in montagna e di protezione civile).
4.  Per  l'applicazione  della presente legge, la giunta regionale e'
autorizzata  ad  apportare,  con  propria  deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.