Art. 18. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, lo statuto del Soccorso alpino valdostano e' deliberato dalla giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Gli organi del Soccorso alpino valdostano sono ricostituiti,in conformita' a quanto stabilito dalla presente legge, entro sei mesi dall'approvazione dello statuto ai sensi del comma 1. Sino all'avvenuta ricostituzione, restano in carica gli organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e continua ad applicarsi lo statuto vigente alla medesima data. 3. In sede di prima applicazione, il piano di cui all'art. 4 e' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.