Art. 18.
                      Disposizioni transitorie

1.  In  sede  di  prima  applicazione, lo statuto del Soccorso alpino
valdostano  e'  deliberato dalla giunta regionale entro un anno dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge. 2. Gli organi del
Soccorso  alpino valdostano sono ricostituiti,in conformita' a quanto
stabilito  dalla  presente  legge,  entro  sei mesi dall'approvazione
dello statuto ai sensi del comma 1. Sino all'avvenuta ricostituzione,
restano in carica gli organi in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge e continua ad applicarsi lo statuto vigente alla
medesima data.
3.  In  sede  di  prima  applicazione,  il piano di cui all'art. 4 e'
adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.