Art. 2.
        Svolgimento del servizio - Soccorso alpino valdostano

1.  Per  lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, la Regione
si  avvale  del  Soccorso  alpino valdostano, ente gia' costituito ai
sensi  dell'art.  11  della  legge  regionale  11  agosto 1975, n. 39
(Ordinamento  delle  guide  e  delle  aspiranti guide alpine in Valle
d'Aosta).  2.  Il  Soccorso  alpino  valdostano  e'  ente  di diritto
privato,   incaricato   dell'assolvimento  di  obblighi  di  servizio
pubblico e sottoposto alla vigilanza della Regione.
3.   Nell'ambito   del   territorio  regionale,  il  Soccorso  alpino
valdostano assume, ad ogni effetto, i compiti e le funzioni del Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).