Art. 2. Svolgimento del servizio - Soccorso alpino valdostano 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, la Regione si avvale del Soccorso alpino valdostano, ente gia' costituito ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 (Ordinamento delle guide e delle aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta). 2. Il Soccorso alpino valdostano e' ente di diritto privato, incaricato dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico e sottoposto alla vigilanza della Regione. 3. Nell'ambito del territorio regionale, il Soccorso alpino valdostano assume, ad ogni effetto, i compiti e le funzioni del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).