Art. 3. Compiti di protezione civile 1. Il Soccorso alpino valdostano e' componente e struttura operativa del sistema regionale di protezione civile, nell'ambito del quale esso concorre, fatte salve le competenze attribuite alle altre componenti, in particolare: a) alla predisposizione e all'attuazione degli interventi di prevenzione, soccorso e prima assistenza atti a fronteggiare situazioni di emergenza in montagna; b) all'organizzazione e all'erogazione di un servizio di pronto intervento tecnico e di ascolto radio-telefonico; c) alla formazione e all'addestramento delle componenti del volontariato di protezione civile e del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, secondo programmi stabiliti in accordo con la struttura regionale competente in materia di protezione civile; d) alla collaborazione con le strutture regionali competenti in materia di protezione civile e di soccorso tecnico urgente in iniziative di prima assistenza alle popolazioni, sia nel territorio nazionale che all'estero, anche mediante la partecipazione alle attivita' della colonna mobile regionale.