Art. 3.
                    Compiti di protezione civile

1.  Il Soccorso alpino valdostano e' componente e struttura operativa
del  sistema  regionale  di  protezione civile, nell'ambito del quale
esso  concorre,  fatte  salve  le  competenze  attribuite  alle altre
componenti,  in particolare: a) alla predisposizione e all'attuazione
degli  interventi  di prevenzione, soccorso e prima assistenza atti a
fronteggiare situazioni di emergenza in montagna;
b)  all'organizzazione  e  all'erogazione  di  un  servizio di pronto
intervento tecnico e di ascolto radio-telefonico;
c)   alla   formazione   e  all'addestramento  delle  componenti  del
volontariato  di protezione civile e del personale in servizio presso
le  pubbliche amministrazioni, secondo programmi stabiliti in accordo
con  la  struttura  regionale  competente  in  materia  di protezione
civile;
d)  alla  collaborazione  con  le  strutture  regionali competenti in
materia  di  protezione  civile  e  di  soccorso  tecnico  urgente in
iniziative  di  prima assistenza alle popolazioni, sia nel territorio
nazionale  che  all'estero,  anche  mediante  la  partecipazione alle
attivita' della colonna mobile regionale.