Art. 4.
              Piano regionale sul soccorso in montagna

1.  I  criteri di organizzazione ed attuazione delle attivita' di cui
all'art.  1, comma 2, sono stabiliti dal Piano regionale sul soccorso
in  montagna.  2.  Il  Piano  regionale  sul  soccorso  in  montagna,
predisposto   dal   Soccorso   alpino  valdostano  ed  approvato  con
deliberazione della giunta regionale, definisce, in particolare:
a)  l'organizzazione su base territoriale, per residenza o domicilio,
degli operatori del Soccorso alpino valdostano;
b)  la  dislocazione  e  la competenza territoriale delle stazioni di
soccorso alpino;
c) le attivita' di formazione e aggiornamento degli operatori.