Art. 4. Piano regionale sul soccorso in montagna 1. I criteri di organizzazione ed attuazione delle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, sono stabiliti dal Piano regionale sul soccorso in montagna. 2. Il Piano regionale sul soccorso in montagna, predisposto dal Soccorso alpino valdostano ed approvato con deliberazione della giunta regionale, definisce, in particolare: a) l'organizzazione su base territoriale, per residenza o domicilio, degli operatori del Soccorso alpino valdostano; b) la dislocazione e la competenza territoriale delle stazioni di soccorso alpino; c) le attivita' di formazione e aggiornamento degli operatori.