Art. 5. Interventi del Soccorso alpino valdostano 1. Nelle operazioni di soccorso in montagna, il Soccorso alpino valdostano puo' operare in collaborazione con altri enti ed organismi, ed in particolare con l'Azienda regionale U.S.L. della Valle d'Aosta, alla quale compete l'attuazione del soccorso sanitario e con il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, cui compete l'attuazione del soccorso tecnico urgente. 2. Nei casi di cui al comma 1, qualora sia necessario l'intervento congiunto con squadre, personale ed operatori di altre amministrazioni, enti, organizzazioni o associazioni, la funzione di coordinamento e' assunta dal responsabile del Soccorso alpino valdostano presente sul luogo dell'intervento, salvo quanto altrimenti concordemente disposto o previsto in specifici piani o procedure di protezione civile.