Art. 5.
              Interventi del Soccorso alpino valdostano

1.  Nelle  operazioni  di  soccorso  in  montagna, il Soccorso alpino
valdostano   puo'   operare  in  collaborazione  con  altri  enti  ed
organismi,  ed  in  particolare  con l'Azienda regionale U.S.L. della
Valle d'Aosta, alla quale compete l'attuazione del soccorso sanitario
e  con  il  Corpo  valdostano  dei  vigili  del  fuoco,  cui  compete
l'attuazione  del  soccorso  tecnico  urgente.  2. Nei casi di cui al
comma  1,  qualora sia necessario l'intervento congiunto con squadre,
personale ed operatori di altre amministrazioni, enti, organizzazioni
o   associazioni,   la  funzione  di  coordinamento  e'  assunta  dal
responsabile  del  Soccorso  alpino  valdostano  presente  sul  luogo
dell'intervento,  salvo  quanto  altrimenti  concordemente disposto o
previsto in specifici piani o procedure di protezione civile.