Art. 7. Statuto del Soccorso alpino valdostano 1. Lo statuto del Soccorso alpino valdostano definisce la composizione, i compiti, la durata in carica e le modalita' di nomina degli organi del Soccorso alpino valdostano, in conformita' a quanto previsto dalla presente legge. 2. Lo statuto del Soccorso alpino valdostano e' deliberato dall'assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed e' approvato con deliberazione della giunta regionale.