Art. 7.
               Statuto del Soccorso alpino valdostano

1.   Lo   statuto   del   Soccorso  alpino  valdostano  definisce  la
composizione, i compiti, la durata in carica e le modalita' di nomina
degli  organi del Soccorso alpino valdostano, in conformita' a quanto
previsto  dalla  presente  legge.  2.  Lo statuto del Soccorso alpino
valdostano  e'  deliberato dall'assemblea, a maggioranza assoluta dei
suoi  componenti,  ed  e'  approvato  con  deliberazione della giunta
regionale.