Art. 8.
                         D i r e  t t o r e

1.  Il  direttore  e'  responsabile  della  realizzazione dei compiti
istituzionali   del  Soccorso  alpino  valdostano.  2.  Al  direttore
spettano  la legale rappresentanza dell'ente e i poteri di gestione e
di  direzione  dell'attivita'  dell'ente  medesimo,  ad  eccezione di
quelli riservati dallo statuto al consiglio di direzione.
3. Il direttore e' nominato con deliberazione della giunta regionale,
nell'ambito  di  una  terna designata dall'assemblea, tra soggetti di
comprovata  esperienza, almeno quinquennale, nel settore del soccorso
alpino, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione
di guida alpina e dell'iscrizione al relativo albo professionale.