Art. 8. D i r e t t o r e 1. Il direttore e' responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali del Soccorso alpino valdostano. 2. Al direttore spettano la legale rappresentanza dell'ente e i poteri di gestione e di direzione dell'attivita' dell'ente medesimo, ad eccezione di quelli riservati dallo statuto al consiglio di direzione. 3. Il direttore e' nominato con deliberazione della giunta regionale, nell'ambito di una terna designata dall'assemblea, tra soggetti di comprovata esperienza, almeno quinquennale, nel settore del soccorso alpino, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina e dell'iscrizione al relativo albo professionale.