Art. 9. Organo di revisione 1. L'organo di revisione vigila sulla gestione contabile del Soccorso alpino valdostano e redige una relazione da allegare al bilancio di esercizio, da presentare al direttore e al presidente della Regione. 2. L'organo di revisione e' nominato con deliberazione della giunta regionale, con le modalita' di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale). L'organo di revisione e' scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili.