Art. 9.
                         Organo di revisione

1. L'organo di revisione vigila sulla gestione contabile del Soccorso
alpino  valdostano  e redige una relazione da allegare al bilancio di
esercizio,  da presentare al direttore e al presidente della Regione.
2.  L'organo  di revisione e' nominato con deliberazione della giunta
regionale,  con  le  modalita'  di cui alla legge regionale 10 aprile
1997,  n.  11  (Disciplina  delle  nomine  e  delle  designazioni  di
competenza regionale). L'organo di revisione e' scelto tra i soggetti
iscritti al registro dei revisori contabili.