ALLEGATO
Regolamento  di  definizione  dei  criteri di riparto, a favore delle
   province,  dei  comuni,  delle  unioni  di comuni, delle comunita'
   montane  e  della comunita' collinare del Friuli di fondi a titolo
   di  definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del
   comparto unico regionale del pubblico impiego (di cui all'art. 127
   della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13).
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 3, commi 25, 26 e
27  della  legge  regionale  23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria
2007),  definisce i criteri di riparto delle assegnazioni dei fondi a
titolo  di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione
del comparto unico regionale del pubblico impiego.
                               Art. 2.
                             Beneficiari
1.  I  beneficiari  delle  assegnazioni  di  cui  all'art.  1 sono le
province,  i  comuni,  le unioni di comuni, le comunita' montane e la
comunita'  collinare  del  Friuli.  Laddove  nel  testo  del presente
regolamento  vi  sia  la  citazione  «enti locali», il riferimento si
intende operato nei confronti degli enti di cui al presente comma.
2.   Il   personale  inquadrato  nelle  piante  organiche  aggiuntive
costituite,  in  forza  dell'art.  41-ter  della  legge  regionale n.
49/1996,  presso  le  aziende  per  i  servizi  sanitari,  nonche' il
personale  dei  consorzi  istituiti  ai  sensi  dell'art. 6, comma 2,
lettera  b)  della  legge  regionale  n.  41/1996,  e'  aggiunto  nel
conteggio  del  personale  del  comune  nel  cui  territorio  ha sede
l'azienda o il consorzio.
                               Art. 3.
                        Individuazione oneri
1. Sono posti a carico dell'amministrazione regionale:
a) gli aumenti di perequazione previsti dal C.C.R.L. 26 novembre 2004
e  dalla  legge  regionale  27  novembre  2006,  n.  23, a carico del
bilancio  degli  enti,  calcolati per tredici mensilita' ed aumentati
degli  oneri  riflessi  a carico degli enti locali, con le decorrenze
ivi previste;
b)  gli  oneri  derivanti dall'estensione, a decorrere dal 1 dicembre
2005,  di  un  ulteriore  mese  di  congedo  parentale retribuito per
intero;
c)  la  quota  di  perequazione  relativa  al risparmio sul part-time
destinata all'incremento del fondo di secondo livello;
d) il costo relativo al ricalcolo INPDAP per la quota di perequazione
per i pensionamenti relativi agli anni 2004 e 2005;
2.  E'  posta a carico degli enti locali, a decorrere dall'anno 2006,
una  parte  degli  oneri  di perequazione corrispondente alle risorse
destinate al fondo per la contrattazione di secondo livello derivanti
dal mancato accantonamento dello 0,20% per le alte professionalita' e
dalla  riduzione  dello  0,20% dell'incremento del fondo previsto dal
contratto nazionale relativo al biennio 2004-2005.
                               Art. 4.
                    Assegnazioni per l'anno 2005
1.  Le  assegnazioni  spettanti  agli  enti  locali, per l'anno 2005,
vengono  rideterminate applicando ai mesi lavorati nell'anno 2005 dai
dipendenti  assunti,  a  tempo  indeterminato  ed a tempo determinato
entro  il  1° agosto 2002 secondo le categorie e posizioni economiche
possedute   nel   medesimo  anno  2005,  gli  incrementi  mensili  di
perequazione  definiti negli importi di cui all'allegata tabella A) -
colonna «Costo mensile complessivo».
2.  Per  effetto  degli  oneri  indicati al precedente art. 3 posti a
carico  dell'amministrazione regionale ed a carico degli enti locali,
l'importo determinato ai sensi del precedente comma 1 viene aumentato
di una quota forfetaria pari al 26,18%.
3.  L'assegnazione complessiva risultante dall'applicazione dei commi
1  e  2  del  presente articolo viene conguagliata con l'assegnazione
gia'  erogata  agli  enti  locali  per l'anno 2005, secondo i criteri
approvati  con  deliberazione  della  giunta  regionale n. 845 del 22
aprile 2004.
                               Art. 5.
                Acconto assegnazioni per l'anno 2006
1.  Le  assegnazioni  spettanti  agli  enti  locali, per l'anno 2006,
vengono  provvisoriamente determinate applicando ai mesi lavorati nel
2005  dai  dipendenti  assunti  a  tempo  indeterminato  ed  a  tempo
determinato  entro  il 1 agosto 2002 secondo le categorie e posizioni
economiche  possedute  nell'anno  2005,  gli  incrementi  mensili  di
perequazione  definiti negli importi di cui all'allegata tabella B) -
colonna «Costo mensile complessivo».
2.  Per  effetto  degli  oneri  indicati al precedente art. 3 posti a
carico  dell'amministrazione regionale ed a carico degli enti locali,
l'importo determinato ai sensi del precedente comma 1 viene diminuito
di una quota forfetaria pari al 7,20%.
3.  L'assegnazione provvisoria risultante dall'applicazione dei commi
1  e  2  del  presente  articolo viene anticipata a favore degli enti
locali  nella  misura dell'80% e conguagliata con l'assegnazione gia'
erogata agli enti locali per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 4, comma
5, lettera c), comma 6, lettere f) e g), comma 12, lettera c) e comma
13, lettera c) della legge regionale n. 2/2006.
                               Art. 6.
                 Saldo assegnazioni per l'anno 2006
1.   Le   assegnazioni   definitive   relative   all'anno  2006,  che
complessivamente non possono essere superiori all'importo determinato
ai sensi dell'art. 5, comma 2, vengono determinate applicando ai mesi
lavorati  nell'anno 2006 dai dipendenti assunti a tempo indeterminato
e  a tempo determinato entro il 1 agosto 2002, secondo le categorie e
posizioni economiche possedute nell'anno 2006, gli incrementi mensili
di perequazione definiti negli importi di cui all'allegata tabella B)
- colonna «Costo mensile complessivo».
2.  Per  effetto  degli  oneri  indicati al precedente art. 3 posti a
carico  dell'amministrazione regionale ed a carico degli enti locali,
l'importo determinato ai sensi del precedente comma 1 viene diminuito
di una quota forfetaria pari al 7,20%.
3.   Se   l'importo   complessivo  risultante  dall'applicazione  del
precedente  comma  2  risulta  superiore  a  quello  complessivamente
determinato  ai  sensi  dell'art.  5, comma 2, ai singoli enti locali
spetta:
a)  l'importo  determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo
se  il  costo delle mensilita' lavorate nel 2006 risulta inferiore al
costo delle mensilita' lavorate nel 2005;
b)  l'importo  determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo
ridotto  in  misura proporzionale all'importo complessivo determinato
ai  sensi  dell'art. 5, comma 2, dedotta la quota spettante agli enti
di  cui  alla  precedente  lettera  a),  se il costo delle mensilita'
lavorate  nel  2006  risulta  superiore  al  costo  delle  mensilita'
lavorate nel 2005.
4.  Dall'assegnazione  risultante  dall'applicazione  dei  precedenti
commi del presente articolo viene detratta la quota gia' erogata agli
enti  locali  per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera
c),  comma  6,  lettere  f)  e  g),  comma 12, lettera c) e comma 13,
lettera  c)  della  legge  regionale  n.  2/2006,  nonche'  la  quota
anticipata ai sensi del precedente art. 5, comma 3.
                               Art. 7.
          Acconto assegnazioni per gli anni 2007 e seguenti
1.  A  decorrere  dall'anno  2007 le assegnazioni spettanti agli enti
locali,  vengono  provvisoriamente  determinate,  per  ciascun  anno,
applicando  ai  mesi lavorati nel 2005 dai dipendenti assunti a tempo
indeterminato   ed  a  tempo  determinato,  secondo  le  categorie  e
posizioni  economiche possedute nell'anno 2005 gli incrementi mensili
di perequazione definiti negli importi di cui all'allegata tabella C)
- colonna «Costo mensile complessivo».
2.  Per  effetto  degli  oneri  indicati al precedente art. 3 posti a
carico  dell'amministrazione regionale ed a carico degli enti locali,
l'importo   determinato  ai  sensi  del  precedente  comma  i,  viene
diminuito di una quota forfetaria pari al 6,09%.
3.  L'assegnazione provvisoria risultante dall'applicazione dei commi
1  e  2  del  presente  articolo  viene impegnata a favore degli enti
locali  nella  misura dell'80% ed erogata, per l'anno 2007, entro due
mesi  dal ricevimento dei dati di cui al successivo art. 9 e, per gli
anni successivi al 2007, entro due mesi dall'approvazione della legge
finanziaria  regionale,  compatibilmente  con  i  vincoli imposti dal
patto di stabilita' e crescita.
                               Art. 8.
           Saldo assegnazioni per gli anni 2007 e seguenti
1.  A decorrere dall'anno 2007, le assegnazioni definitive relative a
ciascun  anno,  che  complessivamente  non  possono  essere superiori
all'importo  determinato  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  2, vengono
determinate   applicando  ai  mesi  lavorati  per  ciascun  anno  dai
dipendenti  assunti,  a  tempo  indeterminato ed a tempo determinato,
secondo  le  categorie e posizioni economiche possedute dal personale
medesimo   nell'anno   di  riferimento,  gli  incrementi  mensili  di
perequazione  definiti negli importi di cui all'allegata tabella C) -
colonna «Costo mensile complessivo».
2.  Per  effetto  degli  oneri  indicati al precedente art. 3 posti a
carico  dell'amministrazione regionale ed a carico degli enti locali,
l'importo determinato ai sensi del precedente comma i viene diminuito
di una quota forfetaria pari al 6,097%.
3.   Se   l'importo   complessivo  risultante  dall'applicazione  del
precedente  comma  2  risulta  superiore  a  quello  complessivamente
determinato  ai  sensi  dell'art.  7, comma 2, ai singoli enti locali
spetta:
a)  l'importo  determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo
se  il  costo  delle  mensilita'  lavorate  nel corso di ciascun anno
risulta inferiore al costo delle mensilita' lavorate nel 2005;
b)  l'importo  determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo
ridotto  in  misura proporzionale all'importo complessivo determinato
ai  sensi  dell'art. 7, comma 2, dedotta la quota spettante agli enti
di  cui  alla  precedente  lettera  a),  se il costo delle mensilita'
lavorate  nel  corso di ciascun anno risulta superiore al costo delle
mensilita' lavorate nel 2005.
4.  Dall'assegnazione  risultante  dall'applicazione  dei  precedenti
commi  del  presente articolo viene detratta la quota gia' anticipata
agli  enti  locali  per  ciascun anno ai sensi del precedente art. 7,
comma 3.
                               Art. 9.
             Rilevazione dati e modalita' di erogazione
1.   La  rilevazione  del  numero  delle  mensilita'  lavorate  viene
effettuata a cura dell'AReRaN.
2.    L'AReRaN.    comunica   alla   direzione   centrale   relazioni
internazionali,  comunitarie  e  autonomie  locali.  Servizio finanza
locale:
a)  entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i
dati relativi alle mensilita' lavorate nell'anno 2005;
b)  entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i
dati relativi alle mensilita' lavorate nell'anno 2006;
c) entro il 30 aprile di ciascun anno i dati relativi alle mensilita'
lavorate nel corso dell'anno precedente.
3. Entro due mesi dal ricevimento dei dati di cui al precedente comma
2,  la  direzione  centrale  relazioni  internazionali, comunitarie e
autonomie  locali,  servizio  finanza  locale, provvede al riparto ed
all'erogazione  dei  fondi  previsti,  compatibilmente  con i vincoli
imposti dal patto di stabilita' e crescita.
4.  In  caso  di  insufficienza  dei  fondi  regionali  destinati  al
definitivo   concorso  negli  oneri  derivanti  dall'istituzione  del
comparto  unico  regionale  del  pubblico  impiego,  le  assegnazioni
spettanti  a  ciascun  ente locale ai sensi degli articoli precedenti
sono ridotte in misura proporzionale.
5. La quota eventualmente residuata dopo aver effettuato il saldo per
gli anni 2007 e seguenti, e' ripartita tra gli enti che, nell'anno di
riferimento,   hanno  sostenuto  un  costo  superiore  rispetto  alle
mensilita'   lavorate   nel   2005,   in  misura  proporzionale  alle
assegnazioni  spettanti a ciascun ente ai sensi dell'art. 8, comma 3,
lettera b).
                              Art. 10.
                          Entrata in vigore
1.  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Visto, il Presidente: Illy
(Omissis)