ALLEGATO Regolamento di definizione dei criteri di riparto, a favore delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle comunita' montane e della comunita' collinare del Friuli di fondi a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego (di cui all'art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13). Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 3, commi 25, 26 e 27 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), definisce i criteri di riparto delle assegnazioni dei fondi a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego. Art. 2. Beneficiari 1. I beneficiari delle assegnazioni di cui all'art. 1 sono le province, i comuni, le unioni di comuni, le comunita' montane e la comunita' collinare del Friuli. Laddove nel testo del presente regolamento vi sia la citazione «enti locali», il riferimento si intende operato nei confronti degli enti di cui al presente comma. 2. Il personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite, in forza dell'art. 41-ter della legge regionale n. 49/1996, presso le aziende per i servizi sanitari, nonche' il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 41/1996, e' aggiunto nel conteggio del personale del comune nel cui territorio ha sede l'azienda o il consorzio. Art. 3. Individuazione oneri 1. Sono posti a carico dell'amministrazione regionale: a) gli aumenti di perequazione previsti dal C.C.R.L. 26 novembre 2004 e dalla legge regionale 27 novembre 2006, n. 23, a carico del bilancio degli enti, calcolati per tredici mensilita' ed aumentati degli oneri riflessi a carico degli enti locali, con le decorrenze ivi previste; b) gli oneri derivanti dall'estensione, a decorrere dal 1 dicembre 2005, di un ulteriore mese di congedo parentale retribuito per intero; c) la quota di perequazione relativa al risparmio sul part-time destinata all'incremento del fondo di secondo livello; d) il costo relativo al ricalcolo INPDAP per la quota di perequazione per i pensionamenti relativi agli anni 2004 e 2005; 2. E' posta a carico degli enti locali, a decorrere dall'anno 2006, una parte degli oneri di perequazione corrispondente alle risorse destinate al fondo per la contrattazione di secondo livello derivanti dal mancato accantonamento dello 0,20% per le alte professionalita' e dalla riduzione dello 0,20% dell'incremento del fondo previsto dal contratto nazionale relativo al biennio 2004-2005. Art. 4. Assegnazioni per l'anno 2005 1. Le assegnazioni spettanti agli enti locali, per l'anno 2005, vengono rideterminate applicando ai mesi lavorati nell'anno 2005 dai dipendenti assunti, a tempo indeterminato ed a tempo determinato entro il 1° agosto 2002 secondo le categorie e posizioni economiche possedute nel medesimo anno 2005, gli incrementi mensili di perequazione definiti negli importi di cui all'allegata tabella A) - colonna «Costo mensile complessivo». 2. Per effetto degli oneri indicati al precedente art. 3 posti a carico dell'amministrazione regionale ed a carico degli enti locali, l'importo determinato ai sensi del precedente comma 1 viene aumentato di una quota forfetaria pari al 26,18%. 3. L'assegnazione complessiva risultante dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo viene conguagliata con l'assegnazione gia' erogata agli enti locali per l'anno 2005, secondo i criteri approvati con deliberazione della giunta regionale n. 845 del 22 aprile 2004. Art. 5. Acconto assegnazioni per l'anno 2006 1. Le assegnazioni spettanti agli enti locali, per l'anno 2006, vengono provvisoriamente determinate applicando ai mesi lavorati nel 2005 dai dipendenti assunti a tempo indeterminato ed a tempo determinato entro il 1 agosto 2002 secondo le categorie e posizioni economiche possedute nell'anno 2005, gli incrementi mensili di perequazione definiti negli importi di cui all'allegata tabella B) - colonna «Costo mensile complessivo». 2. Per effetto degli oneri indicati al precedente art. 3 posti a carico dell'amministrazione regionale ed a carico degli enti locali, l'importo determinato ai sensi del precedente comma 1 viene diminuito di una quota forfetaria pari al 7,20%. 3. L'assegnazione provvisoria risultante dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo viene anticipata a favore degli enti locali nella misura dell'80% e conguagliata con l'assegnazione gia' erogata agli enti locali per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera c), comma 6, lettere f) e g), comma 12, lettera c) e comma 13, lettera c) della legge regionale n. 2/2006. Art. 6. Saldo assegnazioni per l'anno 2006 1. Le assegnazioni definitive relative all'anno 2006, che complessivamente non possono essere superiori all'importo determinato ai sensi dell'art. 5, comma 2, vengono determinate applicando ai mesi lavorati nell'anno 2006 dai dipendenti assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato entro il 1 agosto 2002, secondo le categorie e posizioni economiche possedute nell'anno 2006, gli incrementi mensili di perequazione definiti negli importi di cui all'allegata tabella B) - colonna «Costo mensile complessivo». 2. Per effetto degli oneri indicati al precedente art. 3 posti a carico dell'amministrazione regionale ed a carico degli enti locali, l'importo determinato ai sensi del precedente comma 1 viene diminuito di una quota forfetaria pari al 7,20%. 3. Se l'importo complessivo risultante dall'applicazione del precedente comma 2 risulta superiore a quello complessivamente determinato ai sensi dell'art. 5, comma 2, ai singoli enti locali spetta: a) l'importo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo se il costo delle mensilita' lavorate nel 2006 risulta inferiore al costo delle mensilita' lavorate nel 2005; b) l'importo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo ridotto in misura proporzionale all'importo complessivo determinato ai sensi dell'art. 5, comma 2, dedotta la quota spettante agli enti di cui alla precedente lettera a), se il costo delle mensilita' lavorate nel 2006 risulta superiore al costo delle mensilita' lavorate nel 2005. 4. Dall'assegnazione risultante dall'applicazione dei precedenti commi del presente articolo viene detratta la quota gia' erogata agli enti locali per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera c), comma 6, lettere f) e g), comma 12, lettera c) e comma 13, lettera c) della legge regionale n. 2/2006, nonche' la quota anticipata ai sensi del precedente art. 5, comma 3. Art. 7. Acconto assegnazioni per gli anni 2007 e seguenti 1. A decorrere dall'anno 2007 le assegnazioni spettanti agli enti locali, vengono provvisoriamente determinate, per ciascun anno, applicando ai mesi lavorati nel 2005 dai dipendenti assunti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, secondo le categorie e posizioni economiche possedute nell'anno 2005 gli incrementi mensili di perequazione definiti negli importi di cui all'allegata tabella C) - colonna «Costo mensile complessivo». 2. Per effetto degli oneri indicati al precedente art. 3 posti a carico dell'amministrazione regionale ed a carico degli enti locali, l'importo determinato ai sensi del precedente comma i, viene diminuito di una quota forfetaria pari al 6,09%. 3. L'assegnazione provvisoria risultante dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo viene impegnata a favore degli enti locali nella misura dell'80% ed erogata, per l'anno 2007, entro due mesi dal ricevimento dei dati di cui al successivo art. 9 e, per gli anni successivi al 2007, entro due mesi dall'approvazione della legge finanziaria regionale, compatibilmente con i vincoli imposti dal patto di stabilita' e crescita. Art. 8. Saldo assegnazioni per gli anni 2007 e seguenti 1. A decorrere dall'anno 2007, le assegnazioni definitive relative a ciascun anno, che complessivamente non possono essere superiori all'importo determinato ai sensi dell'art. 7, comma 2, vengono determinate applicando ai mesi lavorati per ciascun anno dai dipendenti assunti, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, secondo le categorie e posizioni economiche possedute dal personale medesimo nell'anno di riferimento, gli incrementi mensili di perequazione definiti negli importi di cui all'allegata tabella C) - colonna «Costo mensile complessivo». 2. Per effetto degli oneri indicati al precedente art. 3 posti a carico dell'amministrazione regionale ed a carico degli enti locali, l'importo determinato ai sensi del precedente comma i viene diminuito di una quota forfetaria pari al 6,097%. 3. Se l'importo complessivo risultante dall'applicazione del precedente comma 2 risulta superiore a quello complessivamente determinato ai sensi dell'art. 7, comma 2, ai singoli enti locali spetta: a) l'importo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo se il costo delle mensilita' lavorate nel corso di ciascun anno risulta inferiore al costo delle mensilita' lavorate nel 2005; b) l'importo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo ridotto in misura proporzionale all'importo complessivo determinato ai sensi dell'art. 7, comma 2, dedotta la quota spettante agli enti di cui alla precedente lettera a), se il costo delle mensilita' lavorate nel corso di ciascun anno risulta superiore al costo delle mensilita' lavorate nel 2005. 4. Dall'assegnazione risultante dall'applicazione dei precedenti commi del presente articolo viene detratta la quota gia' anticipata agli enti locali per ciascun anno ai sensi del precedente art. 7, comma 3. Art. 9. Rilevazione dati e modalita' di erogazione 1. La rilevazione del numero delle mensilita' lavorate viene effettuata a cura dell'AReRaN. 2. L'AReRaN. comunica alla direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali. Servizio finanza locale: a) entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i dati relativi alle mensilita' lavorate nell'anno 2005; b) entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i dati relativi alle mensilita' lavorate nell'anno 2006; c) entro il 30 aprile di ciascun anno i dati relativi alle mensilita' lavorate nel corso dell'anno precedente. 3. Entro due mesi dal ricevimento dei dati di cui al precedente comma 2, la direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, servizio finanza locale, provvede al riparto ed all'erogazione dei fondi previsti, compatibilmente con i vincoli imposti dal patto di stabilita' e crescita. 4. In caso di insufficienza dei fondi regionali destinati al definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, le assegnazioni spettanti a ciascun ente locale ai sensi degli articoli precedenti sono ridotte in misura proporzionale. 5. La quota eventualmente residuata dopo aver effettuato il saldo per gli anni 2007 e seguenti, e' ripartita tra gli enti che, nell'anno di riferimento, hanno sostenuto un costo superiore rispetto alle mensilita' lavorate nel 2005, in misura proporzionale alle assegnazioni spettanti a ciascun ente ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera b). Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis)