Art. 2.



   1.  Dopo  l'art.  1  del decreto del Presidente della Provincia 25
marzo  2004,  n.  11, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
art. 1-bis:
                             «Art. 1-bis
                     Offerte anormalmente basse

   1.  Sono  considerate anormalmente basse le offerte che presentano
una  percentuale  di  ribasso  superiore  alla media aritmetica delle
percentuali   delle   offerte   ammesse,  aumentata  di  sette  punti
percentuali.
   2.  Prima  di poter escludere le offerte anormalmente basse devono
essere richieste entro dieci giorni dall'aggiudicazione le necessarie
giustificazioni.
   3.  L'amministrazione  committente puo' prendere in considerazione
esclusivamente  giustificazioni  fondate  sull'economia del metodo di
prestazione   del   servizio   o   sulle  condizioni  particolarmente
favorevoli di cui gode l'aggiudicatario.
   4.  Se tali elementi non sono presentati entro il termine di dieci
giorni  o  non  sono ritenuti adeguati, l'amministrazione committente
annulla  l'aggiudicazione  e  aggiudica  al  concorrente che segue in
graduatoria, previa identica verifica.
   5.   Non   e'   ammessa   l'esclusione  automatica  delle  offerte
anormalmente basse».
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino Ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
    Bolzano, 9 luglio 2007
                              Durnwalder

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2007
registro n. 1, foglio n. 28.