ALLEGATO
Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte
   del   Servizio  Pari  Opportunita'  e  per  la  valutazione  della
   congruita' sui contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo.
                               Art. 1.
         Tipologia di beni e servizi acquisibile in economia
   1.  E'  ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per
l'acquisizione  da  parte  del Servizio Pari Opportunita' di seguenti
beni e servizi:
    a) progettazione  e  realizzazione  di  inserti  redazionali e di
messaggi  promozionali,  nonche'  loro successiva diffusione sui vari
organi di stampa e radiotelevisivi;
    b) progettazione e realizzazione di banche dati;
    c) servizi   fotografici   e   video-interviste   destinati  alla
promozione dell'attivita' della Regione;
    d) spese  di tipografia e per articoli promozionali relative alle
attivita' svolte dal Servizio;
    e) beni   e   servizi  per  l'organizzazione  di  manifestazioni,
convegni   e   congressi,   quali,  a  mero  titolo  esemplificativo,
locazione,  allestimento  delle  sale  adibite  a  riunioni e/o altro
locale, noleggio e istallazione impianti tecnologici, predisposizione
e stampa inviti e materiale promozionale e illustrativo degli eventi,
deregistrazioni,   colazioni   e   rinfreschi  di  lavoro,  spese  di
ospitalita',  compensi  ai relatori, rimborso spese di viaggio, spese
di  trasporto,  e  quant'altro,  necessario  per la migliore riuscita
della manifestazione.
                               Art. 2.
                         Forme di esecuzione
   1.  Le  spese  di  cui  alle  lettere a), b), c), d) ed e) possono
essere effettuate:
    a) in amministrazione diretta;
    b) a cottimo fiduciario;
    c) con sistema misto.
   2.  Nell'amministrazione  diretta  le acquisizioni sono effettuate
con  materiali  e  mezzi  propri  o  appositamente  noleggiati  e con
personale proprio;
   3.  Nel  cottimo  fiduciario  le  acquisizioni  di  beni e servizi
avvengono mediante affidamento a persone o imprese.
   4.  Quando  motivi  tecnici  o  di opportunita' rendono necessaria
l'esecuzione delle forniture parte in amministrazione diretta e parte
a cottimo fiduciario si ricorre al sistema misto.
                               Art. 3.
                        Limiti d'applicazione
   1.  Per  le  tipologie  di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d)
l'importo  di  ogni  singola  spesa da eseguirsi in economia non puo'
superare il limite di 20.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.
   2.  Per  le  tipologie  di cui all'art. 1, lettera e) l'importo di
ogni  singola  spesa  da  eseguirsi  in economia non puo' superare il
limite di 5.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.
   3.   Nessuna   acquisizione   di   beni   o  servizi  puo'  essere
artificiosamente    frazionata,    dalla    quale    possa   derivare
l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti di cui ai commi 1, e 2.
                               Art. 4.
           Modalita' di esecuzione del cottimo fiduciario
   1.  Salvo  quanto  previsto  all'art.  5, l'acquisizione di beni e
servizi  di  cui all'art. 1 avviene previa richiesta di preventivi, o
offerte  ad almeno 3 (tre)  soggetti economici, se sussistono in tale
numero  soggetti  idonei,  individuati  sulla  base  di  indagini  di
mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti.
   2.  I  preventivi  di  cui  al  comma  1,  sono redatti secondo le
indicazioni  contenute  nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma
contiene:  l'oggetto  della  prestazione,  le  eventuali garanzie, le
caratteristiche tecniche, la qualita' e le modalita' di esecuzione, i
prezzi,  le  modalita' e i termini di pagamento e di consegna nonche'
la   dichiarazione  di  assoggettarsi  alle  condizioni  e  penalita'
previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
   3. Nella lettera d'invito sono specificati i criteri di scelta del
contraente,    avendo    riguardo    al    prezzo,    ai    requisiti
tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.
   4. Il cottimo fiduciario puo' essere regolato da scrittura privata
semplice,  oppure  d'apposita  lettera  con  la  quale il committente
dispone  l'ordinazione delle provviste e dei servizi nonche' richiede
l'espressa  accettazione dei contenuti contrattuali. Tali atti devono
riportare le medesime indicazioni previste dalla lettera d'invito.
   5.  La  lettera d'invito, il preventivo e l'offerta possono essere
comunicati anche via telefax e sono conservati agli atti.
                               Art. 5.
                   Ricorso ad un unico contraente
   1. E' consentito il ricorso ad un unico contraente:
    a) nei  casi  di  unicita'  o  di specificita' o di urgenza delle
forniture;
    b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno
tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta;
    c) qualora  la  spesa  non  superi  l'importo di euro 5.000,00 al
netto di ogni onere fiscale;
    d) quando  il  costo  del  bene  da acquisire sia fissato in modo
univoco dal mercato;
    e) per  l'affidamento di forniture destinate al completamento, al
rinnovo  parziale  o  all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il
ricorso  ad  altri  fornitori  obblighi  ad  acquistare  materiale di
tipologia   anche  tecnica  differente,  il  cui  impiego  o  la  cui
manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita';
    f) per  l'affidamento,  alle  stesse  condizioni  di contratti in
corso  con  l'Amministrazione  regionale,  di forniture omogenee, nei
limiti di quanto necessario.
   2.  Nel  caso  di  ricorso ad un unico contraente, la richiesta di
preventivo  e  la  relativa  offerta  puo'  essere  effettuata  anche
attraverso l'inoltro via fax ed e' conservata agli atti.
                               Art. 6.
                            Inadempimento
   1.  In  caso  di inadempimento dell'impresa o della persona cui e'
stata affidata la fornitura dei beni o dei servizi, l'Amministrazione
regionale  agisce  per  il risarcimento del danno, oltre le penali di
cui all'art. 4 comma 2.
                               Art. 7.
                         Regolare esecuzione
   1. I beni e i servizi di cui all'art. 1 sono soggetti a collaudo o
verifica   della  regolare  esecuzione  da  parte  del  personale  di
categoria non inferiore alla C nominato dal dirigente della struttura
competente alla spesa.
                               Art. 8.
                      Liquidazione della spesa
   1.  La  liquidazione  delle  spese avviene previa presentazione di
fatture o note di addebito che devono essere munite dell'attestazione
dell'avvenuto  collaudo o della verifica della regolare esecuzione, e
dell'attestazione, se del caso, della presa in carico inventariale.
                               Art. 9.
                        Funzionario delegato
   1.  All'effettuazione  delle  spese  per  acquisizione  di  beni e
servizi di cui all'art. 1 si procedera' a mezzo funzionario delegato,
individuato tra il personale di categoria non inferiore alla D.
   2.  Il  pagamento  e'  disposto  a  mezzo  di ordinativi emessi su
apertura  di  credito  intestata  al  funzionario  delegato presso la
Tesoreria regionale.
   3. In caso di provviste minute e di pronta consegna il funzionario
delegato  puo'  effettuare dei prelievi in contanti sulle aperture di
credito di cui al comma 2.
                              Art. 10.
                     Rendicontazione delle spese
   1.  Il  funzionario  delegato  provvede alla rendicontazione delle
somme  erogate  sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in
materia.
                              Art. 11.
                             R i n v i o
   1.  Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto
applicabili,   le   disposizioni   di  legge  e  del  regolamento  di
contabilita' dello Stato.
                              Art. 12.
                          Parere congruita'
   1.  Il  parere  di congruita' sulle forniture di beni e servizi e'
espresso dal dirigente della struttura competente alla spesa.
                              Art. 13.
                          Entrata in vigore
   1.  Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   Visto, il Presidente: Illy