ALLEGATO Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio Pari Opportunita' e per la valutazione della congruita' sui contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo. Art. 1. Tipologia di beni e servizi acquisibile in economia 1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione da parte del Servizio Pari Opportunita' di seguenti beni e servizi: a) progettazione e realizzazione di inserti redazionali e di messaggi promozionali, nonche' loro successiva diffusione sui vari organi di stampa e radiotelevisivi; b) progettazione e realizzazione di banche dati; c) servizi fotografici e video-interviste destinati alla promozione dell'attivita' della Regione; d) spese di tipografia e per articoli promozionali relative alle attivita' svolte dal Servizio; e) beni e servizi per l'organizzazione di manifestazioni, convegni e congressi, quali, a mero titolo esemplificativo, locazione, allestimento delle sale adibite a riunioni e/o altro locale, noleggio e istallazione impianti tecnologici, predisposizione e stampa inviti e materiale promozionale e illustrativo degli eventi, deregistrazioni, colazioni e rinfreschi di lavoro, spese di ospitalita', compensi ai relatori, rimborso spese di viaggio, spese di trasporto, e quant'altro, necessario per la migliore riuscita della manifestazione. Art. 2. Forme di esecuzione 1. Le spese di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) possono essere effettuate: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario; c) con sistema misto. 2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio; 3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese. 4. Quando motivi tecnici o di opportunita' rendono necessaria l'esecuzione delle forniture parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario si ricorre al sistema misto. Art. 3. Limiti d'applicazione 1. Per le tipologie di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d) l'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non puo' superare il limite di 20.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale. 2. Per le tipologie di cui all'art. 1, lettera e) l'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non puo' superare il limite di 5.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale. 3. Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere artificiosamente frazionata, dalla quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti di cui ai commi 1, e 2. Art. 4. Modalita' di esecuzione del cottimo fiduciario 1. Salvo quanto previsto all'art. 5, l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 1 avviene previa richiesta di preventivi, o offerte ad almeno 3 (tre) soggetti economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti. 2. I preventivi di cui al comma 1, sono redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualita' e le modalita' di esecuzione, i prezzi, le modalita' e i termini di pagamento e di consegna nonche' la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni. 3. Nella lettera d'invito sono specificati i criteri di scelta del contraente, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione. 4. Il cottimo fiduciario puo' essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi nonche' richiede l'espressa accettazione dei contenuti contrattuali. Tali atti devono riportare le medesime indicazioni previste dalla lettera d'invito. 5. La lettera d'invito, il preventivo e l'offerta possono essere comunicati anche via telefax e sono conservati agli atti. Art. 5. Ricorso ad un unico contraente 1. E' consentito il ricorso ad un unico contraente: a) nei casi di unicita' o di specificita' o di urgenza delle forniture; b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta; c) qualora la spesa non superi l'importo di euro 5.000,00 al netto di ogni onere fiscale; d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato; e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia anche tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita'; f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario. 2. Nel caso di ricorso ad un unico contraente, la richiesta di preventivo e la relativa offerta puo' essere effettuata anche attraverso l'inoltro via fax ed e' conservata agli atti. Art. 6. Inadempimento 1. In caso di inadempimento dell'impresa o della persona cui e' stata affidata la fornitura dei beni o dei servizi, l'Amministrazione regionale agisce per il risarcimento del danno, oltre le penali di cui all'art. 4 comma 2. Art. 7. Regolare esecuzione 1. I beni e i servizi di cui all'art. 1 sono soggetti a collaudo o verifica della regolare esecuzione da parte del personale di categoria non inferiore alla C nominato dal dirigente della struttura competente alla spesa. Art. 8. Liquidazione della spesa 1. La liquidazione delle spese avviene previa presentazione di fatture o note di addebito che devono essere munite dell'attestazione dell'avvenuto collaudo o della verifica della regolare esecuzione, e dell'attestazione, se del caso, della presa in carico inventariale. Art. 9. Funzionario delegato 1. All'effettuazione delle spese per acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 1 si procedera' a mezzo funzionario delegato, individuato tra il personale di categoria non inferiore alla D. 2. Il pagamento e' disposto a mezzo di ordinativi emessi su apertura di credito intestata al funzionario delegato presso la Tesoreria regionale. 3. In caso di provviste minute e di pronta consegna il funzionario delegato puo' effettuare dei prelievi in contanti sulle aperture di credito di cui al comma 2. Art. 10. Rendicontazione delle spese 1. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia. Art. 11. R i n v i o 1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilita' dello Stato. Art. 12. Parere congruita' 1. Il parere di congruita' sulle forniture di beni e servizi e' espresso dal dirigente della struttura competente alla spesa. Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy