ALLEGATO Regolamento per l'attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza di cui all'art. 59 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6. Capo I Definizione della misura Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche e le modalita' di attuazione del reddito di base per la cittadinanza previsto dall'art. 59 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), di seguito denominato «reddito di base». 2. Il reddito di base e' attuato con modalita' sperimentali nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 2. Finalita' e obiettivi 1. Il reddito di base e' una misura economica transitoria di contrasto della poverta' e dell'esclusione sociale consistente in un intervento monetario di integrazione al reddito, qualora necessario associato e coordinato con altri servizi e prestazioni. 2. La misura ha l'obiettivo di fornire alle persone un aiuto per acquisire autonomia economica, inserimento sociale e capacita' di perseguire il proprio progetto di vita. 3. L'obiettivo di cui al comma 2 e' perseguito tramite il contributo monetario e il progressivo coinvolgimento attivo del beneficiario e del nucleo familiare, secondo modalita' correlate alle abilita' e caratteristiche socio-anagrafiche delle persone componenti il nucleo e al contesto territoriale di appartenenza. Art. 3. D e f i n i z i o n i 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente: il Servizio sociale dei Comuni di cui fa parte il Comune di residenza ovvero il Comune equiparato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del presente regolamento al Comune di residenza della persona richiedente; b) Patto preliminare: accordo in forma scritta stipulato fra la persona richiedente il reddito di base e il Servizio sociale dei Comuni contenente il reciproco impegno a definire il percorso di accompagnamento necessario per la formulazione del patto definitivo. La stipula del patto preliminare e' condizione necessaria per l'erogazione provvisoria del reddito di base; c) Patto definitivo: accordo in forma scritta stipulato fra la persona richiedente il reddito di base e il Servizio sociale dei Comuni contenente il reciproco impegno a rispettare il programma concordato al fine di superare le condizioni di difficolta' del richiedente e del suo nucleo familiare. Alla formulazione del patto definitivo possono partecipare anche i componenti il nucleo familiare che manifestino la loro disponibilita', previa valutazione da parte del Servizio sociale dei Comuni e con il consenso del richiedente, Il patto definitivo puo' coincidere in tutto o in parte con il patto di servizio ovvero puo' prevederne la successiva definizione. Il patto definitivo puo' altresi' coincidere con il progetto personalizzato ovvero prevederne la successiva definizione; d) Patto di servizio: accordo in forma scritta stipulato fra il Centro per l'impiego e la persona in eta' lavorativa che ha rilasciato la dichiarazione di disponibilita' che impegna il Centro per l'impiego a supportare la medesima nella ricerca attiva di lavoro e quest'ultima a svolgere le azioni concordate per favorire l'uscita dallo stato di disoccupazione, secondo le disposizioni del «Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata» approvato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 0227/Pres.; e) Reddito minimo equivalente: parametro di riferimento necessario a determinare la misura del reddito di base in relazione alla capacita' economica equivalente del nucleo familiare, come definita nell'art. 6. Corrisponde all'integrazione corrisposta a una persona che costituisce nucleo familiare la cui capacita' economica equivalente sia pari a zero; f) Progetto personalizzato: accordo in forma scritta stipulato fra la persona richiedente il reddito di base e il Servizio sociale dei Comuni contenente il programma di intervento multi istituzionale per la presa in carico integrata delle situazioni problematiche di una o piu' persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il progetto e' finalizzato a favorevole le situazioni e ha una durata determinata che puo' essere ridefinita. Indica la natura dei problemi da affrontare, l'articolazione degli interventi, i risultati attesi, i compiti e le responsabilita' di ciascuno compresi quelli del beneficiario, il contributo delle risorse informali e di contesto, il case manager, i tempi e le modalita' di verifica dei risultati. Art. 4. Modalita' di coordinamento fra il reddito di base e altri servizi e interventi 1. Al fine di garantire l'effettivo raggiungimento dell'autonomia economica e dell'inclusione sociale dei nuclei familiari beneficiari del reddito di base, i Servizi sociali dei Comuni possono attivare progetti personalizzati che raccordano il reddito di base con altri benefici e interventi relativi alle politiche di protezione sociale, sanitaria, abitativa, dei trasporti, dell'educazione, formative, del lavoro nonche' con tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona e alla prevenzione delle condizioni di disagio sociale. 2. In particolare per le persone in eta' lavorativa in stato di disoccupazione come definito dall'art. 7 del «Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata» approvato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 0227/Pres., il reddito di base viene garantito a condizione che detti soggetti si impegnino attivamente nella ricerca di un'occupazione attraverso la sottoscrizione del patto di servizio di cui all'art. 25 del medesimo regolamento. 3. Ai fini della piu' celere definizione delle procedure finalizzate all'assegnazione del reddito di base la Regione, in raccordo con gli altri soggetti interessati alla attuazione della misura, individua le modalita' di reciproca trasmissione delle informazioni per la valutazione dei casi e per la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione dei patti. Art. 5. Reddito minimo equivalente 1. Ai fini dell'applicazione del reddito di base e' definito il reddito minimo equivalente di un nucleo familiare ritenuto necessario per provvedere ai propri bisogni in autonomia. 2. Al di sotto di questo reddito i componenti il nucleo familiare hanno diritto a ricevere il reddito di base come integrazione della propria capacita' economica, nella misura stabilita dal successivo art. 10. 3. Per gli anni 2007 e 2008 il valore di reddito minimo equivalente viene individuato in euro 5.000,00 annui. Art. 6. Capacita' economica equivalente del nucleo familiare 1. La capacita' economica del nucleo familiare viene valutata mediante un apposito indicatore, denominato «Capacita' Economica Equivalente» (CEE) che permette di valutare la situazione economica del nucleo familiare considerando la sua composizione e gli altri elementi che concorrono a determinarla. 2. L'indicatore della capacita' economica equivalente del nucleo familiare viene determinato mediante applicazione delle modalita' previste per l'ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, aggiungendo alle entrate computate ai fini IRPEF anche quelle elencate nell'Allegato A del presente regolamento. 3. Le entrate elencate nell'Allegato A devono essere aggiunte secondo le seguenti modalita': a) computando il loro valore annuale, in caso di entrate periodiche; b) computando il loro valore effettivo o stimato nei successivi dodici mesi, in caso di entrate occasionali o saltuarie. 4. Per la determinazione dell'indicatore deve inoltre essere tenuto conto delle variazioni, documentate o autocertificate, verificatesi tra il 31 dicembre dell'anno precedente e la data di presentazione della richiesta, e di quelle, dichiarate e documentate, attese o prevedibili nei successivi dodici mesi in seguito a: a) variazioni del nucleo familiare per nascita o decesso di un componente, uscita o entrata di un componente per matrimonio, separazione, divorzio, altre cause determinanti il ricalcolo del coefficiente di equivalenza; b) variazioni reddituali dovute a: 1) modificazioni nella composizione del nucleo familiare; 2) sostanziale modificazione della situazione lavorativa di un componente il nucleo familiare; 3) inabilita' temporanea di un componente il nucleo familiare lavoratore autonomo per periodi esorbitanti la copertura assicurativa ovvero in assenza di garanzie assicurative anche individuali; 4) verificarsi di entrate di qualsiasi tipologia una tantum, saltuarie e non continuative. 5. Nel caso di presenza nel nucleo familiare di persone ultra sessantacinquenni con reddito non superiore al doppio del trattamento pensionistico minimo, il calcolo della capacita' economica equivalente del nucleo viene effettuato operando l'estrazione dei dati di dette persone ultra sessantacinquenni, che non saranno considerate in sede di applicazione del coefficiente di equivalenza e i cui redditi non saranno computati. 6. Il comma 5 non si applica nei casi in cui tutti i componenti il nucleo familiare hanno piu' di sessantacinque anni. Art. 7. Certificazione della capacita' economica equivalente 1. La capacita' economica equivalente del nucleo familiare puo' essere certificata dai Comuni, dal Servizio sociale dei Comuni e dagli altri soggetti autorizzati al rilascio delle attestazioni riportanti l'indicatore ISEE del nucleo familiare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. 2. Il Servizio sociale dei Comuni puo' avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, della collaborazione dei soggetti autorizzati di cui al comma precedente. 3. Al fine di agevolare i Servizi sociali dei Comuni nell'applicazione delle presenti disposizioni e di assicurare l'omogeneita' delle procedure, la giunta regionale approva uno schema-tipo di convenzione, concordato con i soggetti autorizzati di cui al comma 2. Art. 8. Beneficiari del reddito di base 1. I beneficiari del reddito di base sono i nuclei familiari, come definiti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, residenti in Regione con un indicatore della capacita' economica equivalente determinato ai sensi di quanto disposto all'art. 6 inferiore al valore del reddito minimo equivalente. 2. In deroga a quanto disposto al comma 1, ai fini della concessione del reddito di base, sono considerate nucleo familiare le donne, anche unitamente ai loro figli minori, che vengono a trovarsi nella necessita', adeguatamente documentata, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo in quanto vittime di violenze e abusi fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilita' di rientrare nell'abitazione originaria. 3. Il nucleo familiare di riferimento e' quello della persona richiedente. Art. 9. Soggetti richiedenti 1. Puo' presentare la richiesta per l'erogazione del reddito di base uno dei componenti il nucleo familiare beneficiario come definito dall'art. 8. residente in Regione da almeno dodici mesi alla data di presentazione della richiesta. 2. Si considerano residenti anche le persone senza dimora domiciliate in uno dei Comuni della Regione da almeno dodici mesi alla data di presentazione della richiesta, ovvero, in mancanza di domiciliazione e qualora non abbiano domicilio in altro Comune d'Italia, le persone nate in uno dei Comuni della Regione e per le quali l'abitualita' della dimora sia attestata dal Sindaco del Comune competente. Art. 10. Misura e durata del reddito di base 1. La misura annuale del reddito di base e' pari alla differenza tra il valore del reddito minimo equivalente e la capacita' economica del nucleo misurata con l'apposito indice «Capacita' Economica Equivalente» (CEE). La differenza viene parametrata mediante l'applicazione della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare. 2. Il reddito di base viene concesso per un periodo di dodici mesi. rinnovabile per una sola volta fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi. 3. Il reddito di base e' ulteriormente rinnovabile qualora ricorrano le situazioni previste all'art. 9 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 «Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita» per il periodo necessario a garantire la funzione educativa e formativa svolta dai genitori. 4. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 11/2006, per la durata del periodo della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino, su valutazione del Servizio sociale dei Comuni la misura del reddito di base spettante puo' essere aumentata di una quota compresa tra il dieci e il cinquanta per cento del suo valore. 5. Il reddito di base non e' concesso qualora la misura annuale spettante sia inferiore a 100,00 euro. Art. 11. Monitoraggio e valutazione della sperimentazione 1. La Regione individua i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio e la valutazione intermedia e finale della sperimentazione previste dall'art. 59, comma 7, della legge regionale n. 6/2006. 2. Il monitoraggio e la valutazione della sperimentazione riguardano i risultati ottenuti e le modalita' organizzative adottate. 3. Gli indicatori di valutazione con riferimento alla misura riguarderanno in particolare i seguenti aspetti: a) caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari; b) superamento della condizione di iniziale difficolta'; c) stato di attuazione degli accordi stipulati; d) operatori e servizi coinvolti nell'attuazione della misura. 4. Per la definizione puntuale degli indicatori di cui al comma precedente e dei valori obiettivo da raggiungere, nonche' delle modalita' per l'effettuazione delle verifiche annuali sull'andamento della misura, la Direzione centrale salute e protezione sociale definisce un apposito piano di valutazione. 5. Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella sperimentazione sono tenuti a fornire alla Regione i dati richiesti nei termini e secondo le modalita' previste. Art. 12. Modalita' di riparto agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni 1. Per l'anno 2007 le risorse disponibili nel bilancio di previsione sono ripartite tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni in base alla popolazione di eta' compresa fra i 18 e 64 anni residente nel relativo ambito distrettuale. 2. A decorrere dall'anno 2008 le risorse disponibili nel bilancio di previsione sono ripartite tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni secondo i seguenti criteri: a) 80% in via anticipata in base alla popolazione di eta' compresa fra i 18 e 64 anni, residente in ogni ambito distrettuale; b) 20% in base al fabbisogno necessario a garantire la copertura dei costi relativi ai nuclei familiari presi in carico e non coperto con i fondi assegnati ai sensi della lettera a). Per accedere al riparto del 20% gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni trasmettono, entro il 31 ottobre di ciascun anno, alla Direzione centrale salute e protezione sociale una dichiarazione dalla quale risulti l'importo complessivo impegnato per il reddito di base. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'ulteriore fabbisogno complessivo le stesse saranno ripartite tra gli enti in maniera proporzionale al fabbisogno dichiarato; c) con la quota da ripartire in via anticipata ai sensi della lettera a) si provvede prioritariamente al saldo dell'eventuale fabbisogno di cui alla lettera b) non coperto nell'anno precedente. 3. Gli enti gestori sono autorizzati a utilizzare i finanziamenti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'erogazione. Art. 13. Rendicontazione 1. La rendicontazione e' effettuata dagli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione. 2. Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sono tenuti a restituire all'Amministrazione regionale la parte di finanziamento non utilizzata nei termini previsti dall'art. 12, comma 3. Capo II P r o c e d u r e Art. 14. Modalita' di concessione del reddito di base 1. La richiesta per l'erogazione del reddito di base e' presentata dai soggetti di cui all'art. 9 al Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente. 2. La richiesta e' redatta secondo il modello di cui all'Allegato B del presente regolamento ed e' corredata dall'indicatore della capacita' economica equivalente e dal patto preliminare redatto secondo il modello di cui all'Allegato C del presente regolamento. 3. A seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 2 il Servizio sociale dei Comuni concede il reddito di base in via provvisoria. 4. Entro tre mesi dalla stipula del patto preliminare il Servizio sociale dei Comuni definisce e stipula con il richiedente il patto definitivo e concede il reddito di base in via definitiva. 5. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite all'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni non sono sufficienti a concedere tutti i redditi di base richiesti, le richieste non soddisfatte restano valide e sono evase secondo l'ordine cronologico di presentazione a seguito della disponibilita' di ulteriori risorse ripartite dalla Regione. Il richiedente e' comunque tenuto a rispettare l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 16, comma 1, lettera a). Art. 15. Modalita' di erogazione del reddito di base 1. Il reddito di base e' erogato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipula del patto preliminare. 2. Il reddito di base e' erogato alla persona richiedente, salvo che nel patto preliminare o nel patto definitivo non sia individuato quale percettore del reddito di base un diverso componente il nucleo familiare, l'amministratore di sostegno o il curatore. 3. In via ordinaria il beneficio e' erogato mensilmente. in misura pari a un dodicesimo dell'importo spettante su base annua, secondo modalita' stabilite dal Servizio sociale dei Comuni. Art. 16. Obblighi dei richiedenti 1. I richiedenti a seguito della stipula del patto preliminare o definitivo hanno l'obbligo di: a) comunicare tempestivamente al Servizio sociale dei Comuni ogni variazione derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito, di patrimonio, di residenza dichiarate al momento di presentazione della richiesta; b) rispettare gli impegni assunti con la stipula del patto preliminare e del successivo patto definitivo. Art. 17. Sospensione e riduzione dell'erogazione del reddito di base 1. Il Servizio sociale dei Comuni, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 16, provvede: a) alla sospensione dell'erogazione del reddito di base, fino al momento dell'accertato rispetto degli impegni assunti; b) alla sospensione dell'erogazione del reddito di base a seguito del mancato rispetto degli impegni assunti nel patto di servizio, con particolare riguardo al rifiuto di un'offerta di lavoro avente i requisiti di cui all'art. 7, comma 5, del «Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata» approvato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 0227/Pres., e al rifiuto di partecipare a corsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo proposti dai Centri per l'impiego; c) alla riduzione del reddito di base, in percentuale variabile e correlata alla gravita' della violazione degli obblighi e degli impegni assunti fino al momento dell'accertato rispetto degli stessi. 2. Nel caso di presenza di conflitti all'interno del nucleo familiare e di mancato rispetto degli obblighi da parte della persona richiedente, il reddito di base puo' essere erogato, su valutazione del Servizio sociale dei Comuni, ad un altro componente il nucleo ovvero suddiviso tra piu' componenti. Art. 18. Decadenza e revoca del reddito di base 1. Il nucleo familiare beneficiano decade dal diritto alla percezione del reddito di base in caso di perdita delle condizioni descritte ai commi 1 e 2 dell'art. 9 da parte del richiedente, che si verifichi nel corso del periodo per il quale il reddito di base e' concesso. 2. Il reddito di base e' revocato su valutazione del Servizio sociale dei Comuni nel caso in cui le cause che hanno prodotto le sospensioni o la riduzione non sono superate entro tre mesi ovvero, anche prima di tale termine, in caso di grave e reiterata inadempienza degli obblighi assunti dal richiedente con il patto preliminare e con il patto definitivo. 3. Il reddito di base e' altresi' revocato nel caso in cui il richiedente, una volta stipulato il patto preliminare, non sottoscriva il patto definitivo entro tre mesi per cause a lui imputabili. 4. I provvedimenti di revoca sono assunti previo contraddittorio con il richiedente il quale puo' avvalersi degli istituti di garanzia di cui all'art. 14 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) ovvero degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale). 5. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 non puo' essere presentata nuova domanda se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla revoca, salvo diversa valutazione del Servizio sociale dei Comuni. Art. 19. Ricalcolo del reddito di base 1. Il reddito di base e' ricalcolato a seguito del verificarsi delle variazioni di cui al comma 4 dell'art. 6. 2. La misura del reddito e' rideterminata in aumento, rimanendo inalterata la durata prevista per il beneficio, qualora la differenza fra il reddito erogato e il nuovo importo spettante sia superiore all'importo di 100,00 euro annui. 3. La misura del reddito e' rideterminata in diminuzione, rimanendo inalterata la durata prevista per il beneficio, qualora la differenza fra il reddito erogato e il nuovo importo sia superiore all'importo di 100,00 euro annui. Art. 20. Cumulabilita' 1. Il reddito di base e' cumulabile, nell'ambito dei progetti personalizzati, con altri interventi di carattere monetario erogati dai Comuni, dalle Province e da altri enti pubblici. Art. 21. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'art. 7 del presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy