ALLEGATO
Regolamento per l'attivazione sperimentale del reddito di base per la
   cittadinanza  di  cui  all'art.  59 della legge regionale 31 marzo
   2006, n. 6.
                               Capo I
                      Definizione della misura
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
   1.  Il  presente  regolamento  disciplina  le caratteristiche e le
modalita'  di  attuazione  del  reddito  di  base per la cittadinanza
previsto  dall'art.  59  della  legge  regionale  31  marzo 2006 n. 6
(Sistema  integrato  di  interventi  e servizi per la promozione e la
tutela  dei  diritti  di cittadinanza sociale), di seguito denominato
«reddito di base».
   2.  Il  reddito  di base e' attuato con modalita' sperimentali nel
territorio  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  per cinque anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
                               Art. 2.
                        Finalita' e obiettivi
   1.  Il  reddito  di  base  e'  una misura economica transitoria di
contrasto  della poverta' e dell'esclusione sociale consistente in un
intervento  monetario  di integrazione al reddito, qualora necessario
associato e coordinato con altri servizi e prestazioni.
   2.  La  misura ha l'obiettivo di fornire alle persone un aiuto per
acquisire  autonomia  economica,  inserimento  sociale e capacita' di
perseguire il proprio progetto di vita.
   3.  L'obiettivo  di  cui  al  comma  2  e'  perseguito  tramite il
contributo  monetario  e  il  progressivo  coinvolgimento  attivo del
beneficiario e del nucleo familiare, secondo modalita' correlate alle
abilita' e caratteristiche socio-anagrafiche delle persone componenti
il nucleo e al contesto territoriale di appartenenza.
                               Art. 3.
                        D e f i n i z i o n i
   1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
    a) Servizio  sociale  dei  Comuni territorialmente competente: il
Servizio  sociale  dei  Comuni di cui fa parte il Comune di residenza
ovvero  il  Comune  equiparato  ai  sensi  dell'art.  9, comma 2, del
presente   regolamento   al   Comune   di   residenza  della  persona
richiedente;
    b) Patto  preliminare:  accordo in forma scritta stipulato fra la
persona  richiedente  il  reddito  di  base e il Servizio sociale dei
Comuni  contenente  il  reciproco  impegno  a definire il percorso di
accompagnamento  necessario per la formulazione del patto definitivo.
La  stipula  del  patto  preliminare  e'  condizione  necessaria  per
l'erogazione provvisoria del reddito di base;
    c) Patto  definitivo:  accordo  in forma scritta stipulato fra la
persona  richiedente  il  reddito  di  base e il Servizio sociale dei
Comuni  contenente  il  reciproco  impegno  a rispettare il programma
concordato  al  fine  di  superare  le  condizioni di difficolta' del
richiedente  e  del suo nucleo familiare. Alla formulazione del patto
definitivo possono partecipare anche i componenti il nucleo familiare
che  manifestino  la loro disponibilita', previa valutazione da parte
del Servizio sociale dei Comuni e con il consenso del richiedente, Il
patto  definitivo puo' coincidere in tutto o in parte con il patto di
servizio  ovvero  puo' prevederne la successiva definizione. Il patto
definitivo  puo'  altresi'  coincidere con il progetto personalizzato
ovvero prevederne la successiva definizione;
    d) Patto  di  servizio: accordo in forma scritta stipulato fra il
Centro  per  l'impiego  e  la  persona  in  eta'  lavorativa  che  ha
rilasciato  la  dichiarazione di disponibilita' che impegna il Centro
per l'impiego a supportare la medesima nella ricerca attiva di lavoro
e  quest'ultima a svolgere le azioni concordate per favorire l'uscita
dallo   stato   di   disoccupazione,   secondo  le  disposizioni  del
«Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte
a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare
la   disoccupazione  di  lunga  durata»  approvato  con  decreto  del
Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 0227/Pres.;
    e) Reddito   minimo   equivalente:   parametro   di   riferimento
necessario  a  determinare la misura del reddito di base in relazione
alla  capacita'  economica  equivalente  del  nucleo  familiare, come
definita  nell'art. 6. Corrisponde all'integrazione corrisposta a una
persona  che  costituisce nucleo familiare la cui capacita' economica
equivalente sia pari a zero;
    f) Progetto  personalizzato:  accordo  in forma scritta stipulato
fra  la  persona richiedente il reddito di base e il Servizio sociale
dei  Comuni contenente il programma di intervento multi istituzionale
per  la  presa  in carico integrata delle situazioni problematiche di
una  o  piu'  persone  appartenenti  allo stesso nucleo familiare. Il
progetto  e'  finalizzato  a favorevole le situazioni e ha una durata
determinata che puo' essere ridefinita. Indica la natura dei problemi
da  affrontare, l'articolazione degli interventi, i risultati attesi,
i  compiti  e  le  responsabilita'  di  ciascuno  compresi quelli del
beneficiario, il contributo delle risorse informali e di contesto, il
case manager, i tempi e le modalita' di verifica dei risultati.
                               Art. 4.
          Modalita' di coordinamento fra il reddito di base
                    e altri servizi e interventi
   1.  Al fine di garantire l'effettivo raggiungimento dell'autonomia
economica  e dell'inclusione sociale dei nuclei familiari beneficiari
del  reddito  di  base, i Servizi sociali dei Comuni possono attivare
progetti  personalizzati  che raccordano il reddito di base con altri
benefici  e interventi relativi alle politiche di protezione sociale,
sanitaria,  abitativa, dei trasporti, dell'educazione, formative, del
lavoro   nonche'  con  tutti  gli  altri  interventi  finalizzati  al
benessere  della  persona  e  alla  prevenzione  delle  condizioni di
disagio sociale.
   2.  In  particolare  per le persone in eta' lavorativa in stato di
disoccupazione  come  definito  dall'art.  7 del «Regolamento recante
indirizzi   e  procedure  in  materia  di  azioni  volte  a  favorire
l'incontro  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro  e  a contrastare la
disoccupazione  di lunga durata» approvato con decreto del Presidente
della Regione 25 luglio 2006, n. 0227/Pres., il reddito di base viene
garantito  a  condizione  che detti soggetti si impegnino attivamente
nella  ricerca  di  un'occupazione  attraverso  la sottoscrizione del
patto di servizio di cui all'art. 25 del medesimo regolamento.
   3.   Ai   fini  della  piu'  celere  definizione  delle  procedure
finalizzate  all'assegnazione  del  reddito  di  base  la Regione, in
raccordo  con  gli  altri  soggetti interessati alla attuazione della
misura,  individua  le  modalita'  di  reciproca  trasmissione  delle
informazioni  per  la  valutazione  dei  casi  e per la comunicazione
dell'avvenuta sottoscrizione dei patti.
                               Art. 5.
                     Reddito minimo equivalente
   1.  Ai  fini  dell'applicazione del reddito di base e' definito il
reddito minimo equivalente di un nucleo familiare ritenuto necessario
per provvedere ai propri bisogni in autonomia.
   2.  Al di sotto di questo reddito i componenti il nucleo familiare
hanno  diritto  a ricevere il reddito di base come integrazione della
propria  capacita'  economica,  nella misura stabilita dal successivo
art. 10.
   3.  Per  gli  anni  2007  e  2008  il  valore  di  reddito  minimo
equivalente viene individuato in euro 5.000,00 annui.
                               Art. 6.
        Capacita' economica equivalente del nucleo familiare
   1.  La  capacita'  economica  del  nucleo familiare viene valutata
mediante  un  apposito  indicatore,  denominato  «Capacita' Economica
Equivalente»  (CEE)  che permette di valutare la situazione economica
del  nucleo  familiare  considerando  la sua composizione e gli altri
elementi che concorrono a determinarla.
   2.  L'indicatore  della capacita' economica equivalente del nucleo
familiare  viene  determinato  mediante  applicazione delle modalita'
previste  per  l'ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109,  e  successive modificazioni, aggiungendo alle entrate computate
ai  fini  IRPEF  anche  quelle  elencate nell'Allegato A del presente
regolamento.
   3.  Le  entrate  elencate  nell'Allegato  A devono essere aggiunte
secondo le seguenti modalita':
    a) computando   il  loro  valore  annuale,  in  caso  di  entrate
periodiche;
    b) computando  il  loro valore effettivo o stimato nei successivi
dodici mesi, in caso di entrate occasionali o saltuarie.
   4.  Per  la  determinazione  dell'indicatore  deve  inoltre essere
tenuto   conto   delle  variazioni,  documentate  o  autocertificate,
verificatesi  tra  il  31  dicembre dell'anno precedente e la data di
presentazione della richiesta, e di quelle, dichiarate e documentate,
attese o prevedibili nei successivi dodici mesi in seguito a:
    a) variazioni  del  nucleo  familiare per nascita o decesso di un
componente,  uscita  o  entrata  di  un  componente  per  matrimonio,
separazione,  divorzio,  altre  cause  determinanti  il ricalcolo del
coefficiente di equivalenza;
    b) variazioni reddituali dovute a:
   1) modificazioni nella composizione del nucleo familiare;
   2)  sostanziale  modificazione  della  situazione lavorativa di un
componente il nucleo familiare;
   3)  inabilita'  temporanea  di  un  componente il nucleo familiare
lavoratore autonomo per periodi esorbitanti la copertura assicurativa
ovvero in assenza di garanzie assicurative anche individuali;
   4)  verificarsi  di  entrate  di  qualsiasi  tipologia una tantum,
saltuarie e non continuative.
   5.  Nel  caso  di  presenza  nel nucleo familiare di persone ultra
sessantacinquenni con reddito non superiore al doppio del trattamento
pensionistico   minimo,   il   calcolo   della   capacita'  economica
equivalente  del  nucleo  viene  effettuato operando l'estrazione dei
dati  di  dette  persone  ultra  sessantacinquenni,  che  non saranno
considerate in sede di applicazione del coefficiente di equivalenza e
i cui redditi non saranno computati.
   6. Il comma 5 non si applica nei casi in cui tutti i componenti il
nucleo familiare hanno piu' di sessantacinque anni.
                               Art. 7.
        Certificazione della capacita' economica equivalente
   1.  La  capacita'  economica equivalente del nucleo familiare puo'
essere  certificata  dai  Comuni,  dal  Servizio sociale dei Comuni e
dagli  altri  soggetti  autorizzati  al  rilascio  delle attestazioni
riportanti  l'indicatore  ISEE  del  nucleo  familiare  ai  sensi del
decreto   legislativo   31   marzo   1998,   n.   109,  e  successive
modificazioni.
   2. Il Servizio sociale dei Comuni puo' avvalersi, mediante stipula
di   apposite   convenzioni,   della   collaborazione   dei  soggetti
autorizzati di cui al comma precedente.
   3.   Al   fine   di   agevolare   i  Servizi  sociali  dei  Comuni
nell'applicazione   delle   presenti  disposizioni  e  di  assicurare
l'omogeneita'  delle  procedure,  la  giunta  regionale  approva  uno
schema-tipo  di convenzione, concordato con i soggetti autorizzati di
cui al comma 2.
                               Art. 8.
                   Beneficiari del reddito di base
   1. I beneficiari del reddito di base sono i nuclei familiari, come
definiti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto legislativo
31  marzo  1998,  n.  109,  e  successive modificazioni, residenti in
Regione  con  un  indicatore  della  capacita'  economica equivalente
determinato  ai  sensi  di  quanto  disposto  all'art. 6 inferiore al
valore del reddito minimo equivalente.
   2.  In  deroga  a  quanto  disposto  al  comma  1,  ai  fini della
concessione del reddito di base, sono considerate nucleo familiare le
donne,  anche unitamente ai loro figli minori, che vengono a trovarsi
nella   necessita',  adeguatamente  documentata,  di  abbandonare  il
proprio  ambiente familiare e abitativo in quanto vittime di violenze
e  abusi fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilita' di
rientrare nell'abitazione originaria.
   3.  Il  nucleo  familiare  di  riferimento e' quello della persona
richiedente.
                               Art. 9.
                        Soggetti richiedenti
   1.  Puo'  presentare  la richiesta per l'erogazione del reddito di
base  uno  dei  componenti  il  nucleo  familiare  beneficiario  come
definito dall'art. 8. residente in Regione da almeno dodici mesi alla
data di presentazione della richiesta.
   2.   Si  considerano  residenti  anche  le  persone  senza  dimora
domiciliate  in  uno  dei  Comuni della Regione da almeno dodici mesi
alla  data  di  presentazione della richiesta, ovvero, in mancanza di
domiciliazione  e  qualora  non  abbiano  domicilio  in  altro Comune
d'Italia,  le  persone  nate in uno dei Comuni della Regione e per le
quali l'abitualita' della dimora sia attestata dal Sindaco del Comune
competente.
                              Art. 10.
                 Misura e durata del reddito di base
   1.  La  misura annuale del reddito di base e' pari alla differenza
tra il valore del reddito minimo equivalente e la capacita' economica
del  nucleo  misurata  con  l'apposito  indice  «Capacita'  Economica
Equivalente»   (CEE).   La   differenza  viene  parametrata  mediante
l'applicazione  della  scala  di  equivalenza  prevista  dal  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n. 109, e successive modificazioni, in
riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare.
   2.  Il  reddito  di  base  viene concesso per un periodo di dodici
mesi.  rinnovabile per una sola volta fino ad un massimo di ulteriori
dodici mesi.
   3.  Il  reddito  di  base  e'  ulteriormente  rinnovabile  qualora
ricorrano  le  situazioni previste all'art. 9 della legge regionale 7
luglio  2006, n. 11 «Interventi regionali a sostegno della famiglia e
della  genitorialita»  per  il  periodo  necessario  a  garantire  la
funzione educativa e formativa svolta dai genitori.
   4.  Nel  caso  in  cui  ricorrano le condizioni di cui all'art. 8,
comma  1, della legge regionale n. 11/2006, per la durata del periodo
della  gravidanza  e  per  i  primi  sei mesi di vita del bambino, su
valutazione  del Servizio sociale dei Comuni la misura del reddito di
base  spettante  puo'  essere  aumentata di una quota compresa tra il
dieci e il cinquanta per cento del suo valore.
   5.  Il  reddito  di base non e' concesso qualora la misura annuale
spettante sia inferiore a 100,00 euro.
                              Art. 11.
          Monitoraggio e valutazione della sperimentazione
   1.  La Regione individua i dati e le informazioni necessari per il
monitoraggio   e   la   valutazione   intermedia   e   finale   della
sperimentazione previste dall'art. 59, comma 7, della legge regionale
n. 6/2006.
   2.   Il   monitoraggio  e  la  valutazione  della  sperimentazione
riguardano   i   risultati  ottenuti  e  le  modalita'  organizzative
adottate.
   3.  Gli  indicatori  di  valutazione  con  riferimento alla misura
riguarderanno in particolare i seguenti aspetti:
    a) caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari;
    b) superamento della condizione di iniziale difficolta';
    c) stato di attuazione degli accordi stipulati;
    d) operatori e servizi coinvolti nell'attuazione della misura.
   4.  Per  la  definizione puntuale degli indicatori di cui al comma
precedente  e  dei  valori  obiettivo  da  raggiungere, nonche' delle
modalita'  per l'effettuazione delle verifiche annuali sull'andamento
della  misura,  la  Direzione  centrale  salute  e protezione sociale
definisce un apposito piano di valutazione.
   5. Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella sperimentazione
sono  tenuti  a  fornire  alla Regione i dati richiesti nei termini e
secondo le modalita' previste.
                              Art. 12.
               Modalita' di riparto agli enti gestori
                   dei Servizi sociali dei Comuni
   1.  Per  l'anno  2007  le  risorse  disponibili  nel  bilancio  di
previsione  sono  ripartite tra gli enti gestori del Servizio sociale
dei  Comuni  in  base alla popolazione di eta' compresa fra i 18 e 64
anni residente nel relativo ambito distrettuale.
   2.  A decorrere dall'anno 2008 le risorse disponibili nel bilancio
di  previsione  sono  ripartite  tra  gli  enti  gestori del Servizio
sociale dei Comuni secondo i seguenti criteri:
    a) 80%  in  via  anticipata  in  base  alla  popolazione  di eta'
compresa fra i 18 e 64 anni, residente in ogni ambito distrettuale;
    b) 20%  in base al fabbisogno necessario a garantire la copertura
dei  costi relativi ai nuclei familiari presi in carico e non coperto
con  i  fondi  assegnati  ai  sensi della lettera a). Per accedere al
riparto  del  20%  gli  enti  gestori del Servizio sociale dei Comuni
trasmettono,  entro  il  31  ottobre  di ciascun anno, alla Direzione
centrale  salute  e  protezione sociale una dichiarazione dalla quale
risulti  l'importo  complessivo  impegnato  per  il  reddito di base.
Qualora  le  risorse  disponibili  non  siano  sufficienti  a coprire
l'ulteriore  fabbisogno  complessivo  le stesse saranno ripartite tra
gli enti in maniera proporzionale al fabbisogno dichiarato;
    c) con  la  quota  da  ripartire in via anticipata ai sensi della
lettera  a)  si  provvede  prioritariamente  al  saldo dell'eventuale
fabbisogno di cui alla lettera b) non coperto nell'anno precedente.
   3.  Gli enti gestori sono autorizzati a utilizzare i finanziamenti
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'erogazione.
                              Art. 13.
                           Rendicontazione
   1.  La  rendicontazione  e'  effettuata  dagli  enti  gestori  del
Servizio  sociale dei Comuni ai sensi di quanto disposto dall'art. 42
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia  di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei
termini stabiliti nel decreto di concessione.
   2.  Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sono tenuti a
restituire  all'Amministrazione  regionale  la parte di finanziamento
non utilizzata nei termini previsti dall'art. 12, comma 3.
                               Capo II
                          P r o c e d u r e
                              Art. 14.
            Modalita' di concessione del reddito di base
   1. La richiesta per l'erogazione del reddito di base e' presentata
dai  soggetti  di  cui  all'art.  9  al  Servizio  sociale dei Comuni
territorialmente competente.
   2.  La richiesta e' redatta secondo il modello di cui all'Allegato
B  del  presente  regolamento  ed  e' corredata dall'indicatore della
capacita'  economica  equivalente  e  dal  patto  preliminare redatto
secondo il modello di cui all'Allegato C del presente regolamento.
   3.  A  seguito  della presentazione della documentazione di cui al
comma  2 il Servizio sociale dei Comuni concede il reddito di base in
via provvisoria.
   4.  Entro tre mesi dalla stipula del patto preliminare il Servizio
sociale  dei  Comuni  definisce e stipula con il richiedente il patto
definitivo e concede il reddito di base in via definitiva.
   5.  Nell'ipotesi  in  cui le somme attribuite all'ente gestore del
Servizio  sociale dei Comuni non sono sufficienti a concedere tutti i
redditi  di  base  richiesti,  le  richieste  non soddisfatte restano
valide  e  sono evase secondo l'ordine cronologico di presentazione a
seguito  della  disponibilita'  di  ulteriori risorse ripartite dalla
Regione.  Il richiedente e' comunque tenuto a rispettare l'obbligo di
comunicazione previsto dall'art. 16, comma 1, lettera a).
                              Art. 15.
             Modalita' di erogazione del reddito di base
   1.  Il  reddito di base e' erogato con decorrenza dal primo giorno
del mese successivo alla stipula del patto preliminare.
   2.  Il  reddito di base e' erogato alla persona richiedente, salvo
che  nel patto preliminare o nel patto definitivo non sia individuato
quale  percettore del reddito di base un diverso componente il nucleo
familiare, l'amministratore di sostegno o il curatore.
   3. In via ordinaria il beneficio e' erogato mensilmente. in misura
pari  a  un  dodicesimo dell'importo spettante su base annua, secondo
modalita' stabilite dal Servizio sociale dei Comuni.
                              Art. 16.
                      Obblighi dei richiedenti
   1.  I  richiedenti a seguito della stipula del patto preliminare o
definitivo hanno l'obbligo di:
    a) comunicare tempestivamente al Servizio sociale dei Comuni ogni
variazione  derivante  dalla  mutata  composizione  familiare,  delle
condizioni  di  reddito,  di  patrimonio,  di residenza dichiarate al
momento di presentazione della richiesta;
    b) rispettare  gli  impegni  assunti  con  la  stipula  del patto
preliminare e del successivo patto definitivo.
                              Art. 17.
     Sospensione e riduzione dell'erogazione del reddito di base
   1.  Il  Servizio  sociale  dei Comuni, in caso di mancato rispetto
degli obblighi di cui all'art. 16, provvede:
    a) alla  sospensione dell'erogazione del reddito di base, fino al
momento dell'accertato rispetto degli impegni assunti;
    b) alla sospensione dell'erogazione del reddito di base a seguito
del mancato rispetto degli impegni assunti nel patto di servizio, con
particolare  riguardo  al  rifiuto  di  un'offerta di lavoro avente i
requisiti  di  cui  all'art.  7,  comma  5,  del «Regolamento recante
indirizzi   e  procedure  in  materia  di  azioni  volte  a  favorire
l'incontro  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro  e  a contrastare la
disoccupazione  di lunga durata» approvato con decreto del Presidente
della  Regione  25  luglio  2006,  n.  0227/Pres.,  e  al  rifiuto di
partecipare   a   corsi  di  formazione  finalizzati  all'inserimento
lavorativo proposti dai Centri per l'impiego;
    c) alla riduzione del reddito di base, in percentuale variabile e
correlata  alla  gravita'  della  violazione  degli  obblighi e degli
impegni assunti fino al momento dell'accertato rispetto degli stessi.
   2.  Nel  caso  di  presenza  di  conflitti  all'interno del nucleo
familiare e di mancato rispetto degli obblighi da parte della persona
richiedente,  il  reddito di base puo' essere erogato, su valutazione
del  Servizio  sociale  dei  Comuni, ad un altro componente il nucleo
ovvero suddiviso tra piu' componenti.
                              Art. 18.
               Decadenza e revoca del reddito di base
   1.  Il  nucleo  familiare  beneficiano  decade  dal  diritto  alla
percezione  del  reddito  di base in caso di perdita delle condizioni
descritte ai commi 1 e 2 dell'art. 9 da parte del richiedente, che si
verifichi  nel  corso  del periodo per il quale il reddito di base e'
concesso.
   2.  Il  reddito  di  base  e' revocato su valutazione del Servizio
sociale  dei  Comuni  nel  caso in cui le cause che hanno prodotto le
sospensioni  o  la riduzione non sono superate entro tre mesi ovvero,
anche   prima   di  tale  termine,  in  caso  di  grave  e  reiterata
inadempienza  degli  obblighi  assunti  dal  richiedente con il patto
preliminare e con il patto definitivo.
   3.  Il  reddito  di  base  e' altresi' revocato nel caso in cui il
richiedente,   una   volta   stipulato   il  patto  preliminare,  non
sottoscriva  il  patto  definitivo  entro  tre  mesi  per cause a lui
imputabili.
   4.  I  provvedimenti di revoca sono assunti previo contraddittorio
con il richiedente il quale puo' avvalersi degli istituti di garanzia
di  cui  all'art.  14  della  legge  regionale  9  gennaio 2006, n. 1
(Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali
nel  Friuli-Venezia  Giulia)  ovvero degli istituti di patronato e di
assistenza  sociale  di  cui  alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale).
   5.  Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 non puo' essere presentata
nuova  domanda se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla revoca,
salvo diversa valutazione del Servizio sociale dei Comuni.
                              Art. 19.
                    Ricalcolo del reddito di base
   1.  Il  reddito  di  base e' ricalcolato a seguito del verificarsi
delle variazioni di cui al comma 4 dell'art. 6.
   2.  La  misura  del reddito e' rideterminata in aumento, rimanendo
inalterata la durata prevista per il beneficio, qualora la differenza
fra  il  reddito  erogato  e il nuovo importo spettante sia superiore
all'importo di 100,00 euro annui.
   3.   La  misura  del  reddito  e'  rideterminata  in  diminuzione,
rimanendo  inalterata la durata prevista per il beneficio, qualora la
differenza  fra  il  reddito erogato e il nuovo importo sia superiore
all'importo di 100,00 euro annui.
                              Art. 20.
                            Cumulabilita'
   1.  Il  reddito  di  base  e' cumulabile, nell'ambito dei progetti
personalizzati,  con  altri interventi di carattere monetario erogati
dai Comuni, dalle Province e da altri enti pubblici.
                              Art. 21.
                          Entrata in vigore
   1.  Il  presente  Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione.
   2.  In  deroga a quanto previsto al comma 1, l'art. 7 del presente
Regolamento  entra  in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
   Visto, il Presidente: Illy