ALLEGATO
 Regolamento di attuazione della disciplina dell'attivita' edilizia
        ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5
                               Art. 1.
                      Disciplina dell'edilizia
1. Il presente regolamento e' emanato ai sensi dell'art. 61, comma 4,
della   legge   regionale   23   febbraio   2007,   n.   5   (Riforma
dell'urbanistica   e   disciplina   dell'attivita'   edilizia  e  del
paesaggio),  di  seguito  denominata  legge, e detta disposizioni per
l'attuazione della parte II della legge.
                               Art. 2.
     Certificato di conformita' urbanistica dei lavori pubblici
1.  Il  presente articolo disciplina i procedimenti di localizzazione
delle  opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni
dei   programmi  approvati  ai  sensi  della  vigente  normativa,  da
eseguirsi  da  amministrazioni  statali o comunque insistenti su aree
del  demanio  statale,  delle opere pubbliche di interesse statale da
realizzarsi  dagli  enti  istituzionalmente  competenti,  delle opere
pubbliche  della  Amministrazione  regionale  e delle Amministrazioni
provinciali,  nonche'  delle  opere  pubbliche  da eseguirsi dai loro
formali concessionari.
2.  La  realizzazione  delle  opere  di cui al comma 1 e' subordinata
all'accertamento  della conformita' alle prescrizioni degli strumenti
di  pianificazione  comunale  e  dei regolamenti edilizi, fatto salvo
quanto previsto al comma 11.
3.  Per  le  opere pubbliche statali e di interesse statale di cui al
comma  1  l'accertamento  della  conformita'  alle prescrizioni degli
strumenti di pianificazione comunale e dei regolamenti edilizi, salvo
che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato
d'intesa  con  la Regione, sentiti gli enti locali nel cui territorio
sono previsti gli interventi, entro centoventi giorni dalla richiesta
da  parte  dell'amministrazione competente. Gli enti locali esprimono
il parere entro sessanta giorni; scaduto tale termine si prescinde da
esso.
4.  La conformita' urbanistica degli interventi da eseguirsi da parte
dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni provinciali e'
accertata  dal  direttore  del  servizio  della  competente struttura
regionale;  per  le opere di' competenza della Regione da realizzarsi
mediante   ricorso   all'istituto  della  delegazione  amministrativa
intersoggettiva, la conformita' urbanistica e' accertata entro trenta
giorni  dalla  richiesta  dal  comune o dai comuni nel cui territorio
ricade  l'opera  da realizzare. L'accertamento viene effettuato sulla
base  del progetto preliminare e viene comunicato all'amministrazione
richiedente.  Nel  caso  sia indetta conferenza di servizi, o qualora
sia   convocata   la   Commissione  regionale  dei  lavori  pubblici,
l'accertamento della conformita' urbanistica puo' venire reso in tali
sedi da parte dei soggetti competenti.
5.  Ai  fini  dell'accertamento  di cui ai commi 3 e 4 le opere e gli
interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili
con  gli  strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati. In
sede   di   accertamento   possono   essere  impartite  le  opportune
prescrizioni esecutive.
6.  Nei  casi  in  cui,  per motivazioni oggettive indipendenti dalla
volonta'  del  richiedente,  non  sia  possibile  iniziare i lavori o
ultimarli   entro   il   termine   stabilito   dal  provvedimento  di
accertamento,  il  soggetto  proponente  puo'  presentare una istanza
finalizzata  alla fissazione di nuovi termini, sempreche' il progetto
non  sia  stato  modificato  e  la  situazione urbanistica delle aree
interessate  non  sia variata, presentando le opportune dichiarazioni
in tal senso.
7.  Qualora  l'accertamento  di conformita' di cui ai commi 3 e 4 dia
esito  negativo,  oppure  l'intesa  tra  lo Stato e la Regione non si
perfezioni   entro   il   termine  stabilito,  il  soggetto  titolare
dell'opera convoca una conferenza di servizi, su iniziativa dell'ente
realizzatore.  Alla  conferenza  di servizi partecipano la Regione e,
previa  deliberazione  degli  organi  rappresentativi,  il comune o i
comuni  interessati,  nonche'  le altre amministrazioni dello Stato e
gli  enti  comunque  tenuti ad adottare atti di intesa o a rilasciare
pareri,  autorizzazioni,  approvazioni,  nulla  osta,  previsti dalle
leggi statali e regionali.
8.  La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere da
realizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
9.  La  conferenza  si esprime sui progetti definitivi entro sessanta
giorni  dalla  convocazione,  apportando  ad  essi,  ove  occorra, le
opportune  modifiche,  senza  che  cio'  comporti  la  necessita'  di
ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.
10.  L'approvazione  dei  progetti,  nei casi in cui la decisione sia
adottata  dalla  conferenza di servizi all'unanimita', sostituisce ad
ogni  effetto  gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, i titoli
abilitativi  edilizi,  le  autorizzazioni,  le  approvazioni, i nulla
osta,   previsti   da   leggi   statali   e  regionali.  In  mancanza
dell'unanimita',  per la realizzazione delle opere statali si procede
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente
della  Repubblica  15  gennaio  1987,  n.  469  (Norme integrative di
attuazione   dello  statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia).
11.  Gli  interventi  soggetti  a denuncia di inizio attivita' (DIA),
sono  comunicati dal soggetto titolare dell'intervento alla Regione e
ai  Comuni  per quanto di rispettiva competenza prima dell'inizio dei
lavori.  La  comunicazione  e'  corredata dalla documentazione di cui
all'art.  23  del  Decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,   n.   380   (testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia).
12.  Le opere urgenti in vista di un rischio di emergenza e quelle da
realizzarsi  nel  corso  dello  stato  di  emergenza  possono  essere
eseguite  anche  qualora  non  sussista  la  conformita' urbanistica,
previa   comunicazione  alla  Regione  e  ai  comuni  per  quanto  di
rispettiva   competenza;   in  tal  caso  la  documentazione  tecnica
descrittiva e' inviata a lavori ultimati.
13.  Per  le  opere  di  cui  al presente articolo l'atto di collaudo
finale  o  il  certificato  di  regolare esecuzione tengono luogo del
certificato di agibilita'.
                               Art. 3.
  Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione
1.   Il   valore  unitario  da  porre  a  base  del  calcolo  per  la
determinazione del costo di costruzione e' stabilito, con riferimento
alle  destinazioni  d'uso di cui all'art. 44 della legge, con decreto
del  Presidente  della  Regione,  previa  deliberazione  della Giunta
regionale,   su   proposta   formulata   dalla   struttura  regionale
competente.
2.  La  determinazione  di  cui  al comma 1 definisce pure il sistema
automatico di aggiornamento ed adeguamento del costo unitario.
3.  L'aliquota  per  la  determinazione  del  contributo sul costo di
costruzione,  da  porsi  a  carico  dei  singoli  titoli  abilitativi
edilizi, e' determinato dalla Regione, in funzione della destinazione
ed  ubicazione  delle  costruzioni,  con decreto del Presidente della
Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
4. Nella determinazione di cui al comma 3, relativamente all'aliquota
per  le costruzioni od impianti destinati ad attivita' industriali od
artigianali  dirette  alla  trasformazione di beni o di servizi, deve
anche  farsi riferimento alle spese necessarie al trattamento ed allo
smaltimento  dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonche' di quelle
necessarie  alla  sistemazione  dei  luoghi  ove ne siano alterate le
caratteristiche,  quando  queste  spese  non  siano gia' a carico del
richiedente il titolo abilitativo.
5.  Fino all'emanazione dei decreti di' cui ai commi 1 e 3, rimane in
vigore il contributo commisurato al costo di costruzione calcolato in
base  alle  tabelle  vigenti di cui al decreto del 29 aprile 1997, n.
139/Pres.
                               Art. 4.
                       Oneri di urbanizzazione
1.  L'incidenza degli oneri di urbanizzazione, relativi alle opere di
urbanizzazione  primaria  e secondaria e' stabilita con deliberazione
del   Consiglio  comunale  con  riferimento  a  tabelle  parametriche
approvate   con   decreto   del   Presidente  della  Regione,  previa
deliberazione della Giunta regionale.
2.  Nella determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione
deve farsi riferimento:
a) alla dimensione e alla fascia demografica dei comuni;
b) alle caratteristiche territoriali dei comuni;
c)   alle   destinazioni   di   zona   previste  dagli  strumenti  di
pianificazione comunale;
d)  ai  limiti e rapporti minimi inderogabili fissati dalla normativa
sugli standard.
3.  La  quota  di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va
determinata   e   corrisposta   al  comune  in  relazione  al  titolo
abilitativo,  rispettivamente  all'atto  del rilascio del permesso di
costruire  oppure, ove previsto, alla presentazione della denuncia di
inizio attivita'.
4.  Nel caso di interventi assoggettati a DIA per i quali e' prevista
la  corresponsione  degli  oneri, il comune, ove rilevi che l'importo
versato   non   sia   stato  correttamente  determinato,  provvede  a
restituire    la   quota   erroneamente   versata   oppure   richiede
l'integrazione della quota mancante.
5. Su richiesta dell'interessato, gli oneri di urbanizzazione possono
essere rateizzati con le modalita' e garanzie stabilite dal comune.
6.  Al  momento  della  determinazione  degli  oneri, il titolare del
permesso  puo'  obbligarsi  a  realizzare contestualmente le opere di
urbanizzazione   funzionali  all'intervento  realizzato,  a  scomputo
totale  o  parziale della quota dovuta, nel rispetto della disciplina
sui  lavori  pubblici,  con  le modalita' e le garanzie stabilite dal
Comune,  con  conseguente  acquisizione  delle  opere  realizzate  al
patrimonio indisponibile del Comune.
7.  Fino  all'emanazione  del decreto di cui al comma 1, rimangono in
vigore  le  tabelle  parametriche  vigenti  di  cui  al  decreto  del
Presidente della giunta regionale 29 aprile 1997, n. 139/Pres.
8.  I Comuni hanno facolta' di aggiornare periodicamente gli oneri di
urbanizzazione  primaria  e  secondaria, in conformita' alle relative
disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi
delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
                               Art. 5.
       Determinazione della destinazione d'uso degli immobili
1. Le destinazioni d'uso in atto delle unita' immobiliari sono quelle
stabilite  dal  titolo abilitativo rilasciato ai sensi di legge e, in
assenza  o  indeterminatezza  di  tali  atti,  dalla  classificazione
catastale  attribuita  in  sede  di  primo  accatastamento o da altri
documenti  che  comprovino  la  destinazione d'uso attuale in atto da
oltre un biennio.
2.  Ai  fini  della  definizione  di cui al comma 1, i progetti degli
interventi soggetti al regime abilitativo edilizio dovranno riportare
la  specificazione  della  destinazione  d'uso degli immobili e delle
singole  parti  che  lo  compongono secondo la classificazione di cui
all'art. 44 della legge.
3.  La  specificazione  di  cui  al comma 2 deve essere effettuata in
relazione  alle  caratteristiche  costruttive  e  alla  dotazione  di
servizi degli edifici o di quelli ottenibili attraverso interventi di
manutenzione ordinaria.
                               Art. 6.
           Mutamento di destinazione d'uso degli immobili
1.  Si  ha  mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edili,
quando  si modifica l'uso in atto di una unita' immobiliare, passando
da  una  categoria  all'altra  tra quelle elencate dall'art. 44 della
legge,  per  piu' del 25 per cento della superficie utile dell'unita'
stessa o per piu' di 50 metri quadrati.
2.  Si  ha  parimenti  mutamento di destinazione d'uso anche quando i
limiti  di  cui  al  comma  1  vengono  superati  in  piu' interventi
successivi.
3.  La modifica della destinazione d'uso degli immobili, senza opere,
in  altra  consentita dallo strumento di pianificazione comunale deve
essere   preventivamente   comunicata   al   Comune,   assieme   alla
corresponsione  del  conguaglio  degli  oneri  di urbanizzazione, ove
previsto.
4. Nei casi in cui gli strumenti urbanistici prevedano il rilascio di
autorizzazioni  per  mutamenti  della  destinazione d'uso di immobili
senza  opere,  l'autorizzazione  ivi  prevista  si intende sostituita
dalla comunicazione di cui al comma 3.
                               Art. 7.
           Interventi di edilizia abitativa convenzionata
1.  Per  gli  interventi  di  edilizia  abitativa  convenzionata, ivi
compresi quelli sugli edifici esistenti, non e' previsto il pagamento
del  contributo  commisurato  al  costo  di  costruzione,  qualora il
titolare  del  permesso  di  costruire  si  impegni,  a  mezzo di una
convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di
locazione determinati ai sensi della convenzione tipo di cui all'art.
12,  comma  1,  lettera  d), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6
(Riordino   degli   interventi   regionali  in  materia  di  edilizia
residenziale pubblica).
2. L'esenzione del contributo di cui al comma 1 si applica, altresi',
nel  caso  in  cui  i  titoli  abilitativi riguardino opere dirette a
realizzare da parte dei medesimi titolari la propria prima abitazione
le  cui caratteristiche siano rispondenti ai requisiti previsti dalla
normativa  di  settore. In tal caso l'applicazione dell'esenzione del
contributo  e' subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale
d'obbligo  mediante  il  quale  il privato si obbliga a non cedere la
proprieta'  dell'immobile  per un periodo di almeno cinque anni dalla
data di ultimazione dei lavori.
3.  Qualora  non  vi  adempia,  l'interessato  decade  dal beneficio,
previsto  al  comma  1,  ed  il  Comune  e'  tenuto  a  recuperare la
differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi
in misura pari al tasso legale.
4.  Le convenzioni e gli atti previsti ai commi 1 e 2 sono trascritti
a  norma  e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice
civile,  a  cura  del  Comune  e a spesa del titolare del permesso di
costruire.
                               Art. 8.
                          Convenzione tipo
1.  La  convenzione tipo stabilisce i criteri e i parametri, definiti
con  meccanismi  tabellari  per  classi  di  comuni, ai quali debbono
uniformarsi le convenzioni comunali in ordine essenzialmente a:
a)  l'indicazione  delle  caratteristiche  tipologiche  e costruttive
degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base
del  costo  delle aree, cosi' come definito dal comma 2, del costo di
costruzione  e  delle  opere  di  urbanizzazione, nonche' delle spese
generali,  comprese  quelle  per  la progettazione e per gli oneri di
preammortamento e di finanziamento;
c)  la  determinazione  dei  canoni  di  locazione in percentuale del
valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d)  la durata di validita' della convenzione non superiore a trenta e
non inferiore a venti anni;
e)  le  modalita' di revisione periodica dei prezzi di cessione e dei
canoni di locazione.
                               Art. 9.
                  Vigilanza sull'attivita' edilizia
1.  La  comunicazione  di  cui  all'art.  27, comma 4 del decreto del
Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia edilizia) va
effettuata,  oltre  ai  soggetti  individuati  nel medesimo articolo,
all'Osservatorio   regionale   della  pianificazione  territoriale  e
urbanistica,  dell'edilizia e del paesaggio, di cui all'art. 62 della
legge.
2.  Per  le opere di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380, il responsabile del competente
ufficio   comunale  informa  immediatamente,  oltre  ai  soggetti  di
individuati  nel  medesimo  articolo,  l'Osservatorio regionale della
pianificazione   territoriale  e  urbanistica,  dell'edilizia  e  del
paesaggio,  di  cui  all'art.  62  della  legge,  per  il tramite del
Presidente della Regione.
3.   I   dati   relativi   agli  immobili  e  alle  opere  realizzati
abusivamente,  oggetto  dei  rapporti  degli  ufficiali  ed agenti di
polizia  giudiziaria  e  delle  relative  ordinanze  di  sospensione,
nonche'   i   provvedimenti   sanzionatori   e  le  comunicazioni  di
ottemperanza  sono trasmesse, ai fini del monitoraggio dell'attivita'
edilizia,  all'Osservatorio  regionale, per il tramite del Presidente
della Regione.
                              Art. 10.
                  Intervento sostitutivo regionale
                nella repressione degli abusi edilizi
1.  I  provvedimenti  di  cui  all'art.  31, comma 8, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, vengono adottati
dalla    competente    struttura   individuata dal   regolamento   di
organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali.
                              Art. 11.
          Realizzazione di unita' aggiuntive alle residenze
                      agricole in zona agricola
1.  L'ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati
a  residenza  agricola  in zona agricola, ove ammessi dallo strumento
urbanistico  vigente,  possono  comportare  la  realizzazione  di una
unita'  immobiliare  aggiuntiva  con destinazione d'uso residenziale,
anche  in  deroga  al  requisito  della connessione funzionale con la
conduzione   del  fondo  e  le  esigenze  dell'imprenditore  agricolo
professionale, purche':
a)  l'unita'  immobiliare realizzata sia destinata a prima abitazione
dei parenti di primo grado dell'imprenditore agricolo professionale o
del   coltivatore   diretto  proprietario  dell'edificio  ampliato  o
ristrutturato;
b)  il  richiedente  il  titolo  abilitativo  si  obblighi,  mediante
convenzione  con  il  Comune,  ad  istituire  un  vincolo  ventennale
concernente  il  divieto  di  alienazione  dell'immobile  nonche'  di
concessione  a  terzi di diritti reali o personali di godimento su di
esso, da trascrivere nei registri immobiliari o da annotare sul libro
fondiario, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. La convenzione deve indicare:
a)  l'oggetto  dell'intervento  per  il  quale  si richiede il titolo
abilitativo;
b)  l'assunzione  da  parte  del  richiedente  il  titolo abilitativo
dell'obbligo  ad  iscrivere  il  vincolo  ventennale  di cui al comma
precedente  ed  il  termine entro il quale presentare la richiesta di
iscrizione;
c) la durata della convenzione;
d) le conseguenze previste in caso di inadempimento.
3.  Al  titolo abilitativo per gli interventi realizzati ai sensi del
comma  1  in  deroga  al  requisito  della  connessione  funzionale e
comportanti  il  cambio di destinazione d'uso in residenziale, non si
applica  l'esonero  contributivo  previsto  dall'art.  17,  comma  3,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
                              Art. 12.
                        Variazioni essenziali
1.  Costituiscono  variazioni  essenziali  al  progetto  approvato le
modifiche che comportino, anche singolarmente:
a)  mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la
zona dallo strumento di' pianificazione comunale vigente o adottato;
b)  aumento  superiore  al  15  per  cento  della  cubatura  o  della
superficie  calpestabile  del  fabbricato  in  relazione  al progetto
approvato;
c)  aumento  superiore  al  15  per  cento del rapporto di copertura,
dell'altezza,  ovvero  totale diversa localizzazione, tale che nessun
punto del sedime dello stesso sia compreso in quello assentito;
d)   mutamento   delle   caratteristiche   dell'intervento   edilizio
assentito,  da  intervento  soggetto  a  DIA  a intervento soggetto a
permesso di costruire;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica,
purche' la violazione non riguardi i fatti procedurali.
2.  Non  possono  ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che
incidono  sulla entita' delle cubature accessorie, sui volumi tecnici
e sulla distribuzione interna delle singole unita' abitative, o sulle
variazioni altimetriche della localizzazione.
                              Art. 13.
  Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
1.  Negli  interventi  di  ristrutturazione edilizia, le modifiche di
collocazione dell'area di sedime costituiscono variazioni essenziali,
quando  danno  luogo a totale diversa localizzazione, tale che nessun
punto del sedime dell'edificio sia compreso in quello precedentemente
assentito. In tal caso, ai sensi dell'art. 10 comma 1, lettera a) del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 380/2001, l'intervento e'
soggetto a previo rilascio di permesso di costruire.
2.  Ai  sensi  dell'art.  51 della legge e dell'art. 22, comma 1, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 380/2001, gli interventi di
ristrutturazione edilizia, ottenuti mediante demolizione e successiva
ricostruzione  con  la  stessa  volumetria e sagoma del preesistente,
fatte   salve   le  innovazioni  necessarie  per  l'adeguamento  alla
normativa  antisismica  e  le  modifiche di collocazione dell'area di
sedime  che rientrino nelle variazioni non essenziali sono soggetti a
denuncia  di  inizio  attivita'.  La demolizione. e ricostruzione con
medesime  volumetria, sagoma e area di sedime e' ammessa nel rispetto
delle  distanze  tra edifici preesistenti, se inferiori alla distanza
minima prevista dagli strumenti di pianificazione comunale.
3.  Rientrano  nelle  varianti  a  permesso di costruire realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita', ai sensi dell'art. 22, comma 2
decreto del Presidente della Repubblica 380/01, quelle che comportano
le  limitate  modifiche volumetriche, di cui all'art. 14, o modifiche
della  sagoma.  Restano,  comunque, ferme le sanzioni penali previste
all'art.  44  del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001
nel   caso   in   cui   tali   interventi,   comportando  ampliamento
dell'edificio  oltre  i limiti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  380/2001  o  modifica  della  sagoma, siano realizzati in
mancanza o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita'.
4.  Si  intende  per  sagoma  la conformazione planivolumetrica della
costruzione  ed  il  suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia
orizzontale. Non modificano la sagoma gli interventi di realizzazione
di  abbaini,  terrazzi  a  vasca  e  poggioli  aggettanti,  fino alla
larghezza  massima  di  ml.  1,60,  di  balconi,  rampe scale aperte,
cornicioni  o  sporti di linda, elementi ornamentali, canne fumarie e
torrette da camino e gli interventi di modifica dei solai interpiano.
                              Art. 14.
 Limitate modifiche volumetriche finalizzate al risparmio energetico
1.  Si  intendono  limitate  modifiche  volumetriche  finalizzate  al
perseguimento  di obiettivi di risparmio energetico gli interventi su
edifici  esistenti,  che  comportano  la  realizzazione  di  maggiore
spessore  delle  murature  esterne  entro  i trentacinque centimetri,
siano esse tamponature o muri portanti, o la realizzazione di maggior
spessore  dei  solai  intermedi  e  di copertura entro i trentacinque
centimetri. Tali interventi non sono computati nel calcolo dei volumi
e delle superfici e possono essere realizzati in deroga alle distanze
previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi, fermo
restando  il  rispetto  delle  distanze  minime  previste  dal codice
civile.
2.  Sono  interventi  finalizzati  al  perseguimento  di obiettivi di
risparmio  energetico  su  nuovi  edifici  quelli  che determinano la
realizzazione di:
a)   maggiore   spessore   delle  murature  esterne  oltre  i  trenta
centimetri, siano esse tamponature o muri portanti;
b)  maggiore  spessore  dei  solai  intermedi  e di copertura oltre i
trenta centimetri;
c)  serre  solari,  funzionalmente collegate all'edificio principale,
che abbiano dimensione comunque non superiore al 15% della superficie
utile delle unita' abitative realizzate;
d)  volumi  e  superfici  necessari  al  miglioramento dei livelli di
isolamento  termico  ed  acustico o di inerzia termica, o finalizzati
alla  captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione di
sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi.
3.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  2  possono essere realizzati
esclusivamente  del  rispetto  delle  distanze  minime  previste  dai
regolamenti  edilizi  e  dalle norme di attuazione degli strumenti di
pianificazione comunale.
4.  Gli  interventi  di  cui  al comma 2 non si computano nel calcolo
della volumetria e delle superfici anche ai fini della determinazione
del contributo di costruzione.
5.   Per   il   recupero  degli  edifici  esistenti  resta  ferma  la
salvaguardia  di  elementi costruttivi e decorativi di pregio storico
ed  artistico,  nonche'  di  allineamenti  o  conformazioni  diverse,
orizzontali, verticali e delle falde dei tetti, che caratterizzano le
cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
6.  Gli  interventi  per il risparmio energetico su edifici esistenti
finalizzati  a  realizzare  o  integrare  impianti  tecnologici  o di
climatizzazione  di  cui  all'art.  39, commi 6 e 7 della legge, sono
realizzati in attivita' edilizia libera, nel rispetto della normativa
regionale di settore.
                              Art. 15.
                      Certificato di agibilita'
1.    Il   certificato   di   agibilita'   puo'   essere   rilasciato
contestualmente  per  interi  edifici  o  in  momenti  diversi per le
singole parti.
2. Ai fini del rilascio del certificato di agibilita' non rilevano le
variazioni  non  superiori  al  3  per cento rispetto alle misure del
progetto  assentito  con  riferimento  agli indici e nel rispetto dei
limiti indicati all'art. 50, comma 1, della legge.
                              Art. 16.
                     Modalita' di presentazione
             del certificato di regolarita' contributiva
1.  Il  committente  trasmette  al Comune, con cadenza semestrale, il
documento  unico  di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'art.
86,  comma  10,  del  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione  delle  deleghe  in  materia di occupazione e mercato del
lavoro,  di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), rilasciato dalla
Cassa  edile,  ovvero dagli Istituti di previdenza, del luogo dove si
svolgono i lavori all'impresa o alle imprese esecutrici.
2. Il semestre si computa dal momento di presentazione della denuncia
di  inizio  attivita' ovvero dalla comunicazione di inizio lavori per
180  giorni consecutivi, per tutto il periodo di validita' del titolo
abilitativo e fino alla comunicazione di fine lavori.
3.   Nel   caso   in  cui  l'impresa  sospenda  per  qualsiasi  causa
l'esecuzione   dei   lavori,   il   committente   deve  darne  pronta
comunicazione  al Comune per il periodo di sospensione dei lavori non
corre obbligo di comunicazione del DURC.
4.  La  mancata  produzione  del DURC sospende l'efficacia del titolo
abilitativo.
5.  I  Comuni,  nell'ambito  dell'attivita'  di vigilanza, effettuano
controlli,  anche  a  campione,  sulla veridicita' dei certificati di
regolarita'   contributiva,   in  misura  non  inferiore  al  5%  dei
certificati  presentati  annualmente, mediante richiesta di copia del
DURC alle Casse edili.
6.   Al   fine  del  monitoraggio  della  regolarita'  dell'attivita'
edilizia,  i  Comuni  trasmettono annualmente i dati relativi ai DURC
depositati per l'anno di riferimento all'Osservatorio regionale della
pianificazione  territoriale e urbanistica, dell'attivita' edilizia e
del paesaggio.
7.  La  Regione  predispone modalita' di trasmissione informatica dei
documenti   di  regolarita'  contributiva,  anche  mediante  apposite
convenzioni  con le Casse edili e gli Istituti di previdenza, ai fini
dell'adempimento  dell'obbligo  di  cui al comma 2 dell'art. 41 della
legge.
                              Art. 17.
         Modalita' di redazione del Certificato urbanistico
 e della Valutazione preliminare sull'ammissibilita' dell'intervento
1.  Il  certificato  urbanistico  contiene l'indicazione, per singola
area  di  proprieta',  delle  prescrizioni  urbanistiche  ed edilizie
previste  dagli  strumenti  di  pianificazione  comunale,  vigenti  o
adottati.
2.   Ove   richiesto,   sulla   base  della  documentazione  prodotta
dall'istante riportante lo stato di fatto e la volumetria realizzata,
il  Comune  attesta  nel  certificato  di  cui al comma 1, la residua
potenzialita'  edificatoria per singola area di proprieta', anche con
riferimento  ad  eventuali  vincoli di pertinenza urbanistica nonche'
l'individuazione dei vincoli ambientali e paesaggistici.
3.  La  valutazione  preliminare  sull'ammissibilita' dell'intervento
viene rilasciata dal Comune, su domanda dell'interessato corredata da
idonei  elaborati  grafici, sottoscritti da un tecnico abilitato alla
progettazione.
                              Art. 18.
                  Vincolo di pertinenza urbanistica
1.  L'iscrizione del vincolo di pertinenza urbanistica ha luogo sulle
particelle  della mappa catastale tenuta dal comune in corrispondenza
all'area  di  insistenza  della  costruzione  e delle aree asservite,
mediante   perimetrazione  colorata  od  apposita  simbologia,  anche
mediante l'utilizzo di sistemi informatici.
                              Art. 19.
                      Definizione di interventi
      finalizzati all'abbattimento di barriere architettoniche
1.  Si  intendono interventi finalizzati all'abbattimento di barriere
architettoniche  sugli  edifici  esistenti  quelli volti a realizzare
ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole
a protezione degli ingressi.
2.   Sono  parimenti  interventi  finalizzati  al  superamento  delle
barriere  architettoniche  sugli edifici esistenti quelli necessari a
garantire  l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli
edifici  di  cui  al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e la
realizzazione  di  autorimesse  e  posti  auto  coperti per le stesse
finalita'.  In  tali  casi,  la  realizzabilita'  dell'intervento  e'
subordinata  alla presentazione di una dichiarazione resa sotto forma
di  perizia  giurata  redatta  da  un  tecnico abilitato, che attesti
l'impossibilita'  di'  garantire  altrimenti  l'accessibilita' ovvero
l'utilizzabilita' dell'edificio a persone portatrici di handicap.
                              Art. 20.
                 Rilascio del permesso di costruire
1.  Ai  sensi  dell'art.  43,  comma  2, della legge, il Sindaco puo'
delegare  il  rilascio  del  permesso  a  costruire al dirigente o al
responsabile  del competente ufficio comunale o ad altro soggetto, in
relazione alle competenze individuate dallo statuto.
                              Art. 21.
                          Entrata in vigore
1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Visto, il Presidente: Illy