ALLEGATO
Regolamento  bando  concernente  l'individuazione  dei criteri, delle
modalita'  e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di
reimpianto derivanti dalla riserva regionale.
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
   1.  Il presente regolamento concerne l'individuazione dei criteri,
delle  modalita'  e  del  prezzo  di  cessione per l'assegnazione dei
diritti  di  reimpianto esistenti nella riserva regionale, cosi' come
istituita  dall'Agenzia  regionale per lo sviluppo rurale (di seguito
Ersa)  con  Deliberazione  del  Consiglio  di  amministrazione dd. 18
maggio 2001, n. 35, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione
n.  39,  del  26  settembre  2001.  Tali  diritti  sono  assegnati ai
conduttori   di   superfici   vitate  che  hanno  realizzato  vigneti
anteriormente al 1° settembre 1998 in violazione degli articoli 6,7 e
8  del  Regolamento (CEE) n. 822/1987 del Consiglio del 16 marzo 1987
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato vitivinicolo; alle
condizioni  stabilite  dall'art.  16, comma 4, lettera b) del decreto
del   Presidente   della   Regione  17  giugno  2004,  n.  0198/Pres.
(Regolomento  di attuazione delle procedure tecnico amministrative in
applicazione  dei  regolamenti  (CE)  n.  1493/1999 e n. 1227/2000 in
materia di potenziale produttivo viticolo. Approvazione).
                               Art. 2.
                    Beneficiari dell'assegnazione
   1.  I  diritti  di  cui all'art. 1 sono assegnati ai conduttori di
superfici  vitate,  regolarmente  iscritte  nella dichiarazione delle
superfici vitate, che hanno presentato istanza di sanatoria in deroga
rispettivamente all'Ersa, alla Direzione regionale dell'agricoltura o
alla  Direzione  centrale  risorse  agricole,  naturali,  forestali e
montagna, e per la quale non sono stati depositati i relativi diritti
di reimpianto regolarmente acquistati sul mercato:
    a) ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 3, del decreto del Presidente
della  Giunta  regionale  n.  0438/  Pres./2000, entro il 31 dicembre
2001;
    b) a  termini  dell'art.  16,  commi  1  e  4,  del  decreto  del
Presidente  della  Regione  17 giugno 2004, n. 0198/Pres. entro il 20
agosto 2004;
    c) ai  sensi  degli  articoli  102 e 103 della legge regionale 23
aprile 2007, n. 9 entro il 31 luglio 2007.
                               Art. 3.
                          P r i o r i t a'
   1.  L'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva e' concessa
ai  conduttori  che  hanno presentato istanza di sanatoria in deroga,
secondo una graduatoria che prevede il seguente ordine:
    a) le  istanze gia' presentate nel periodo di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 2;
    b) le  istanze gia' presentate nel periodo di cui alla lettera b)
del comma 1 dell'art. 2;
    c) le  istanze gia' presentate nel periodo di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'art. 2.
   2. A parita' di periodo di presentazione, le istanze sono poste in
ordine decrescente rispetto all'entita' della superficie abusivamente
impiantata e denunciata.
   3.  A  parita'  di  superficie,  le  istanze  sono poste in ordine
decrescente rispetto alla minore eta' del richiedente.
                               Art. 4.
       Corrispettivo per l'acquisto del diritto di reimpianto
   1.  I  conduttori assegnatari dei diritti derivanti dalla riserva,
corrispondono  a favore dell'Amministrazione regionale, anteriormente
all'emanazione  del  provvedimento di concessione in deroga di cui al
comma  2  dell'art. 5, un corrispettivo pari a 9.000,00 euro/ettaro a
titolo di acquisto del diritto di reimpianto.
                               Art. 5.
      Procedura di assegnazione e corrispettivo per l'acquisto
   1.   Il  servizio  competente  della  Direzione  centrale  risorse
agricole, naturali, forestali e montagna, sulla base delle istanze di
regolarizzazione  delle  superfici  vitate  impiantate, predispone la
graduatoria delle stesse in applicazione dell'art. 3.
   2. Il direttore del servizio approva la graduatoria e i conduttori
assegnatari  dei  diritti  derivanti  dalla  riserva  corrispondono a
favore  dell'Amministrazione  regionale, anteriormente all'emanazione
del   provvedimento   di  concessione  di  sanatoria  in  deroga,  un
corrispettivo  pari  a  9.000,00 euro/ettaro a titolo di acquisto del
diritto di reimpianto.
   3.  Il  provvedimento  di concessione di sanatoria in deroga viene
rilasciato entro il 31 dicembre 2007.
                               Art. 6.
                             Abrogazione
   1.  E' abrogato il «Regolamento bando concernente l'individuazione
dei   criteri,   delle   modalita'  e  del  prezzo  di  cessione  per
l'assegnazione  dei  diritti  derivanti  dalla  riserva regionale, ai
sensi  dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta regionale
n.  0438/Pres./2000»,  emanato  con  il  decreto del Presidente della
Regione 4 dicembre 2002, n. 0375/Pres.
                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   Visto, il Presidente: Illy