ALLEGATO Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalita' e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di reimpianto derivanti dalla riserva regionale. Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento concerne l'individuazione dei criteri, delle modalita' e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di reimpianto esistenti nella riserva regionale, cosi' come istituita dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (di seguito Ersa) con Deliberazione del Consiglio di amministrazione dd. 18 maggio 2001, n. 35, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 39, del 26 settembre 2001. Tali diritti sono assegnati ai conduttori di superfici vitate che hanno realizzato vigneti anteriormente al 1° settembre 1998 in violazione degli articoli 6,7 e 8 del Regolamento (CEE) n. 822/1987 del Consiglio del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; alle condizioni stabilite dall'art. 16, comma 4, lettera b) del decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres. (Regolomento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo. Approvazione). Art. 2. Beneficiari dell'assegnazione 1. I diritti di cui all'art. 1 sono assegnati ai conduttori di superfici vitate, regolarmente iscritte nella dichiarazione delle superfici vitate, che hanno presentato istanza di sanatoria in deroga rispettivamente all'Ersa, alla Direzione regionale dell'agricoltura o alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, e per la quale non sono stati depositati i relativi diritti di reimpianto regolarmente acquistati sul mercato: a) ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0438/ Pres./2000, entro il 31 dicembre 2001; b) a termini dell'art. 16, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres. entro il 20 agosto 2004; c) ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 entro il 31 luglio 2007. Art. 3. P r i o r i t a' 1. L'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva e' concessa ai conduttori che hanno presentato istanza di sanatoria in deroga, secondo una graduatoria che prevede il seguente ordine: a) le istanze gia' presentate nel periodo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2; b) le istanze gia' presentate nel periodo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2; c) le istanze gia' presentate nel periodo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2. 2. A parita' di periodo di presentazione, le istanze sono poste in ordine decrescente rispetto all'entita' della superficie abusivamente impiantata e denunciata. 3. A parita' di superficie, le istanze sono poste in ordine decrescente rispetto alla minore eta' del richiedente. Art. 4. Corrispettivo per l'acquisto del diritto di reimpianto 1. I conduttori assegnatari dei diritti derivanti dalla riserva, corrispondono a favore dell'Amministrazione regionale, anteriormente all'emanazione del provvedimento di concessione in deroga di cui al comma 2 dell'art. 5, un corrispettivo pari a 9.000,00 euro/ettaro a titolo di acquisto del diritto di reimpianto. Art. 5. Procedura di assegnazione e corrispettivo per l'acquisto 1. Il servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, sulla base delle istanze di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate, predispone la graduatoria delle stesse in applicazione dell'art. 3. 2. Il direttore del servizio approva la graduatoria e i conduttori assegnatari dei diritti derivanti dalla riserva corrispondono a favore dell'Amministrazione regionale, anteriormente all'emanazione del provvedimento di concessione di sanatoria in deroga, un corrispettivo pari a 9.000,00 euro/ettaro a titolo di acquisto del diritto di reimpianto. 3. Il provvedimento di concessione di sanatoria in deroga viene rilasciato entro il 31 dicembre 2007. Art. 6. Abrogazione 1. E' abrogato il «Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalita' e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva regionale, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0438/Pres./2000», emanato con il decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2002, n. 0375/Pres. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy