Art. 12. Disposizioni finali 1. I soggetti individuati all'art. 1 provvedono agli adempimenti di loro competenza, disciplinati dal presente regolamento, secondo i rispettivi ordinamenti. 2. Ai fini del comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 18, 19-bis, 19-ter e 20 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36. Il presente decreto sara' pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Il presidente della provincia: Dellai Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2007, registro n. 1, foglio n. 18