Art. 12.
                         Disposizioni finali

   1.  I  soggetti individuati all'art. 1 provvedono agli adempimenti
di  loro competenza, disciplinati dal presente regolamento, secondo i
rispettivi ordinamenti.
   2.  Ai  fini  del  comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale 16
giugno  2006,  n.  3  a decorrere dall'entrata in vigore del presente
regolamento  sono abrogati gli articoli 18, 19-bis, 19-ter e 20 della
legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36.
   Il  presente  decreto  sara' pubblicato nel «Bollettino Ufficiale»
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
                Il presidente della provincia: Dellai
   Registrato  alla Corte dei conti il 27 agosto 2007, registro n. 1,
   foglio n. 18