Art. 3.
       Disposizioni generali per il ricorso all'indebitamento

   1.   I  soggetti  di  cui  all'art.  1  possono  effettuare  nuove
operazioni di indebitamento qualora:
   a)  abbiano  deliberato il rendiconto dell'esercizio del penultimo
anno precedente a quello in cui intendono ricorre all'indebitamento e
il  bilancio  annuale  indichi  espressamente l'ammontare del ricorso
all'indebitamento;
   b)  sussistano  le  condizioni  previste  dal comma 3 dell'art. 25
della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m.;
   c)  gli  oneri derivanti dalle operazioni di indebitamento trovino
copertura  sull'esercizio  in  corso  e  sugli  esercizi  futuri, con
riferimento alle previsioni del bilancio annuale e pluriennale;
   d)  siano  rispettati gli ulteriori vincoli previsti dalla vigente
disciplina.
   2.  La  scelta  fra  le  diverse  forme  di indebitamento previste
all'art.  1,  e'  effettuata  tenendo  conto  degli  investimenti  da
finanziare,   dei  costi  dell'operazione  nonche'  della  situazione
economico-finanziaria dell'ente.
   3. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il
termine  dell'esercizio, se non riscosse, sono iscritte tra i residui
attivi;  le  somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in
relazione   ad   operazioni  di  indebitamento  autorizzate,  ma  non
perfezionate  entro  il termine dell'esercizio ai sensi dell'art. 11,
comma  2, lettera d) del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L, sono computate
come minori entrate rispetto alle previsioni e come tali concorrono a
determinare le risultanze finali dell'esercizio.
   4.  Le  rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalle
altre   forme   di   indebitamento  sono  iscritti  nel  bilancio  in
appropriati  interventi  secondo quanto disciplinato dall'Ordinamento
contabile  e  finanziario degli enti locali e dai singoli regolamenti
di  contabilita',  distinguendo  la  quota  per  il  pagamento  degli
interessi,  quale  spesa  corrente,  dalla  quota per il rimborso del
capitale, quale spesa per rimborso di prestiti e mutui.
   5.  A  titolo di garanzia del pagamento delle rate di ammortamento
delle  operazioni  di  indebitamento,  i  soggetti  di cui all'art. 1
possono  rilasciare  delegazioni  di pagamento a valere sulle entrate
afferenti  i primi tre titoli del bilancio annuale, nonche' accendere
ipoteche  o  altre  forme di garanzia previste dalla legge. L'atto di
delega,  non  soggetto  ad accettazione, e' notificato al tesoriere e
costituisce titolo esecutivo; questi e' tenuto a versare ai creditori
l'importo dovuto, alle scadenze prescritte.
   6.  Relativamente  ai  finanziamenti  concessi  ai soggetti di cui
all'art.  1  da  Cassa  del  Trentino S.p.A., i contratti, al fine di
assicurare  il  recupero  dei  crediti  della Cassa medesima giunti a
scadenza  e  non assolti, prevedono l'applicazione delle disposizioni
di   cui  al  comma  4  dell'art.  51  della  legge  di  contabilita'
provinciale   (LP  14  settembre  1979,  n.  7)  con  riferimento  ai
trasferimenti provinciali spettanti ai medesimi soggetti.