Art. 3. Disposizioni generali per il ricorso all'indebitamento 1. I soggetti di cui all'art. 1 possono effettuare nuove operazioni di indebitamento qualora: a) abbiano deliberato il rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente a quello in cui intendono ricorre all'indebitamento e il bilancio annuale indichi espressamente l'ammontare del ricorso all'indebitamento; b) sussistano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 25 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m.; c) gli oneri derivanti dalle operazioni di indebitamento trovino copertura sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni del bilancio annuale e pluriennale; d) siano rispettati gli ulteriori vincoli previsti dalla vigente disciplina. 2. La scelta fra le diverse forme di indebitamento previste all'art. 1, e' effettuata tenendo conto degli investimenti da finanziare, dei costi dell'operazione nonche' della situazione economico-finanziaria dell'ente. 3. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, sono iscritte tra i residui attivi; le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera d) del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L, sono computate come minori entrate rispetto alle previsioni e come tali concorrono a determinare le risultanze finali dell'esercizio. 4. Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalle altre forme di indebitamento sono iscritti nel bilancio in appropriati interventi secondo quanto disciplinato dall'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali e dai singoli regolamenti di contabilita', distinguendo la quota per il pagamento degli interessi, quale spesa corrente, dalla quota per il rimborso del capitale, quale spesa per rimborso di prestiti e mutui. 5. A titolo di garanzia del pagamento delle rate di ammortamento delle operazioni di indebitamento, i soggetti di cui all'art. 1 possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio annuale, nonche' accendere ipoteche o altre forme di garanzia previste dalla legge. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere e costituisce titolo esecutivo; questi e' tenuto a versare ai creditori l'importo dovuto, alle scadenze prescritte. 6. Relativamente ai finanziamenti concessi ai soggetti di cui all'art. 1 da Cassa del Trentino S.p.A., i contratti, al fine di assicurare il recupero dei crediti della Cassa medesima giunti a scadenza e non assolti, prevedono l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 51 della legge di contabilita' provinciale (LP 14 settembre 1979, n. 7) con riferimento ai trasferimenti provinciali spettanti ai medesimi soggetti.