Art. 4.
            Regole particolari per l'assunzione dei mutui

   1.  I soggetti di cui all'art. 1 possono contrarre mutui con Cassa
del Trentino S.p.A. o con altri enti e istituti di credito.
   2.  I  contratti  di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e
prestiti,  dall'Istituto  nazionale  di  previdenza  per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica, dall'Istituto per il credito sportivo,
dai  consorzi  dei  comuni istituiti ai sensi della legge 27 dicembre
1953, n. 959, devono contenere le seguenti clausole e condizioni:
   a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai cinque anni;
   b)  la  decorrenza  dell'ammortamento  puo' essere articolata come
segue:
   dal  primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del
contratto di mutuo;
   dal  primo  luglio dell'anno successivo a quello della stipula del
contratto di mutuo;
   dal  primo  luglio  dello  stesso  anno,  per i contratti di mutuo
stipulati nel primo semestre dell'anno;
   dal  primo  gennaio  del  secondo  anno  successivo a quello della
stipula del contratto di mutuo;
   c)  la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo
anno, della quota capitale e della quota interessi;
   d)  devono  essere  stabilite le modalita' di corresponsione degli
eventuali interessi di preammortamento;
   e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il
mutuo    e,   ove   necessario,   avuto   riguardo   alla   tipologia
dell'investimento,    deve    essere   dato   atto   dell'intervenuta
approvazione   del   progetto  definitivo  o  esecutivo,  secondo  le
modalita' di legge;
   f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse
applicabile   ai  mutui,  determinato  periodicamente  dall'autorita'
statale competente;
   g)   deve  essere  prevista  l'eventuale  facolta'  di  estinzione
anticipata.
   3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei
documenti  giustificativi  della  spesa ovvero sulla base di stati di
avanzamento   dei  lavori.  Ai  relativi  titoli  di  spesa  e'  data
esecuzione  dai  tesorieri  solo  se  corredati  di una dichiarazione
dell'ente  che  attesti  il  rispetto  delle  predette  modalita'  di
utilizzo.