Art. 4. Regole particolari per l'assunzione dei mutui 1. I soggetti di cui all'art. 1 possono contrarre mutui con Cassa del Trentino S.p.A. o con altri enti e istituti di credito. 2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, dall'Istituto per il credito sportivo, dai consorzi dei comuni istituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, devono contenere le seguenti clausole e condizioni: a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai cinque anni; b) la decorrenza dell'ammortamento puo' essere articolata come segue: dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo; dal primo luglio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo; dal primo luglio dello stesso anno, per i contratti di mutuo stipulati nel primo semestre dell'anno; dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo; c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; d) devono essere stabilite le modalita' di corresponsione degli eventuali interessi di preammortamento; e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, deve essere dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le modalita' di legge; f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dall'autorita' statale competente; g) deve essere prevista l'eventuale facolta' di estinzione anticipata. 3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente che attesti il rispetto delle predette modalita' di utilizzo.