Art. 6. Aperture di credito 1. La contrazione di aperture di credito puo' essere effettuata al fine di adeguare l'afflusso delle risorse finalizzate agli investimenti all'effettivo impiego delle stesse e nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo. 2. Le spese di investimento finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare del progetto finanziato; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito non ancora riscosse costituiscono residui attivi. 3. Ai fini del calcolo del limite di indebitamento, di cui al comma 3 dell'art. 25 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si fa riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata. 4. I contratti di apertura di credito devono contenere le seguenti clausole e condizioni: a) la controparte e' tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi del precedente art. 3 comma 5; b) l'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di cinque anni fermo restando la possibilita' per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale; c) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivi alla data dell'erogazione; deve essere rispettata la misura massima del tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono fissati dalla competente autorita' statale; d) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; e) le modalita' di determinazione e di corresponsione degli eventuali interessi di preammortamento; f) la tipologia delle spese da finanziare.