Art. 6.
                         Aperture di credito

   1. La contrazione di aperture di credito puo' essere effettuata al
fine   di   adeguare   l'afflusso   delle  risorse  finalizzate  agli
investimenti  all'effettivo impiego delle stesse e nel rispetto della
disciplina di cui al presente articolo.
   2.  Le  spese  di  investimento  finanziate  con  il  contratto di
apertura  di  credito si considerano impegnate all'atto della stipula
del  contratto stesso e per l'ammontare del progetto finanziato; alla
chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di
credito non ancora riscosse costituiscono residui attivi.
   3.  Ai  fini  del  calcolo  del limite di indebitamento, di cui al
comma 3 dell'art. 25 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si
fa  riferimento  all'importo  complessivo  dell'apertura  di  credito
stipulata.
   4. I contratti di apertura di credito devono contenere le seguenti
clausole e condizioni:
   a)  la  controparte  e'  tenuta ad effettuare erogazioni, totali o
parziali,  dell'importo del contratto in base alle richieste di volta
in   volta   inoltrate  dall'ente  e  previo  rilascio  da  parte  di
quest'ultimo  delle  relative  delegazioni  di pagamento ai sensi del
precedente art. 3 comma 5;
   b)  l'erogazione  dell'intero  importo  messo  a  disposizione  al
momento  della  contrazione  dell'apertura  di  credito  ha luogo nel
termine  massimo  di  cinque  anni fermo restando la possibilita' per
l'ente   locale   di   disciplinare  contrattualmente  le  condizioni
economiche di un eventuale utilizzo parziale;
   c)  gli  interessi  sulle  aperture di credito devono riferirsi ai
soli  importi  erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una
durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1 gennaio o dal
1 luglio successivi alla data dell'erogazione; deve essere rispettata
la  misura  massima  del tasso applicabile alle aperture di credito i
cui criteri di determinazione sono fissati dalla competente autorita'
statale;
   d)  le  rate  di  ammortamento  devono essere comprensive, sin dal
primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
   e)  le  modalita'  di  determinazione  e  di  corresponsione degli
eventuali interessi di preammortamento;
   f) la tipologia delle spese da finanziare.