Art. 9. Delega alla provincia per l'estinzione anticipata dei mutui 1. La Provincia nell'ambito delle competenze in materia di finanza locale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), anche ai fini del contenimento dei costi connessi all'indebitamento, promuove l'estinzione anticipata dei mutui contratti dagli enti locali secondo quanto previsto da questo articolo. 2. Per i fini del comma 1 l'ente locale con apposita deliberazione dell'organo competente: a) delega la Provincia, o il soggetto da essa individuata, a procedere nell'operazione di estinzione del mutuo; b) autorizza l'adozione di tutti gli atti necessari e propedeutici al perfezionamento dell'operazione; c) rinuncia, in favore della Provincia o del soggetto da essa individuato, alle quote dei trasferimenti provinciali dovuti dalla Provincia all'ente, in misura complessivamente corrispondente alle somme necessarie per consentire le operazioni di estinzione anticipata e comunque in misura non superiore alle rate di ammortamento del debito residuo oggetto di estinzione. 3. Per le operazioni di estinzione anticipata dei mutui la Provincia puo' avvalersi di Cassa del Trentino S.p.A. assegnando alla stessa le somme necessarie per consentire tali operazioni. 4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva le disposizioni attuative di questo comma ivi comprese le condizioni di convenienza per l'effettuazione delle operazioni di estinzione anticipata dei mutui ai sensi del comma 1.