Art. 9.
     Delega alla provincia per l'estinzione anticipata dei mutui

   1. La Provincia nell'ambito delle competenze in materia di finanza
locale  di  cui all'art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
268  (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige  in  materia di finanza regionale e provinciale), anche ai fini
del  contenimento  dei  costi  connessi  all'indebitamento,  promuove
l'estinzione anticipata dei mutui contratti dagli enti locali secondo
quanto previsto da questo articolo.
   2. Per i fini del comma 1 l'ente locale con apposita deliberazione
dell'organo competente:
   a)  delega  la  Provincia,  o  il  soggetto da essa individuata, a
procedere nell'operazione di estinzione del mutuo;
   b) autorizza l'adozione di tutti gli atti necessari e propedeutici
al perfezionamento dell'operazione;
   c)  rinuncia,  in  favore  della  Provincia o del soggetto da essa
individuato,  alle  quote  dei trasferimenti provinciali dovuti dalla
Provincia  all'ente,  in  misura complessivamente corrispondente alle
somme   necessarie   per   consentire  le  operazioni  di  estinzione
anticipata   e   comunque  in  misura  non  superiore  alle  rate  di
ammortamento del debito residuo oggetto di estinzione.
   3.  Per  le  operazioni  di  estinzione  anticipata  dei  mutui la
Provincia puo' avvalersi di Cassa del Trentino S.p.A. assegnando alla
stessa le somme necessarie per consentire tali operazioni.
   4.  La Giunta provinciale, con propria deliberazione previa intesa
con  il  Consiglio  delle  autonomie  locali, approva le disposizioni
attuative  di  questo comma ivi comprese le condizioni di convenienza
per  l'effettuazione  delle  operazioni  di estinzione anticipata dei
mutui ai sensi del comma 1.