Art. 2. Soggetti beneficiari e tipologie degli interventi 1. Possono accedere ai contributi previsti dalla presente legge i circoli, gli enti e le aziende che svolgono attivita' sportiva relativa alla pratica del gioco del golf all'interno del territorio della regione Abruzzo e che siano in possesso del riconoscimento ufficiale da parte della Federazione Italiana Golf (F.I.G.). 2. Sono ammesse a contributo le spese per opere e interventi concernenti l'ammodernamento, l'ampliamento, il potenziamento e l'adeguamento delle strutture alle norme vigenti in materia di agibilita', sicurezza igiene e eliminazione di barriere architettoniche delle seguenti parti funzionali degli impianti golfistici: spazi per attivita' golfistiche (campi pratica, percorsi di golf, aree di putting greens, aree di pitching greens); servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, depositi macchinari ed attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi, e relativi percorsi); impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, irrigazione, depurazione); spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi). 3. Sono altresi' ammessi a contributo le spese relative all'acquisto di macchine, attrezzature ed arredi connessi al funzionamento del campo, nonche' quelle connesse alla promozione e diffusione dell'attivita' golfistica. 4. I contributi sono concessi in modo proporzionale in rapporto al funzionamento delle buche effettivamente attive e funzionanti in base alle omologazioni rilasciate dalla F.I.G. 5. Il Dirigente competente in materia provvede al piano di riparto dei contributi e all'impegno della relativa spesa e a tutti gli atti consequenziali all'attuazione del programma. 6. Relativamente al primo programma di finanziamento riferito all'annualita' di entrata in vigore della presente legge per ciascuna provincia non puo' essere finanziato piu' di un impianto sportivo.