Art. 3. Modalita' e termini di richiesta dei finanziamenti 1. Per poter beneficiare dei contributi di cui alla presente legge il Rappresentante legale dell'Ente o dell'Associazione titolare del bene oggetto di finanziamento deve presentare apposita istanza alla Regione Abruzzo - direzione turismo, ambiente ed energia entro il 30 novembre di ogni anno. 2. Relativamente all'anno in corso le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Le istanze devono essere corredate di un progetto preliminare dei lavori da realizzare e di un preventivo di spesa, a firma di progettista abilitato. Per gli acquisti di mobili ed arredo e per l'attivita' di promozione e diffusione da un preventivo di spesa. Nell'istanza il soggetto richiedente deve dichiarare di impegnarsi a contribuire al finanziamento dell'intervento proposto per l'eventuale quota parte non coperta dal contributo regionale. 4. L'utilizzo del contributo concesso deve avvenire entro tre anni dalla data di pubblicazione sul BURA del provvedimento di ammissione a finanziamento da parte della Regione. Per l'acquisto di mobili ed arredo per l'attivita' di promozione e diffusione entro un anno dalla stessa data. Entro sei mesi dalla data di fine lavori il soggetto beneficiario del contributo e' tenuto ad inviare il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la relazione acclarante i rapporti Ente - Regione.