Art. 3.
         Modalita' e termini di richiesta dei finanziamenti

   1. Per poter beneficiare dei contributi di cui alla presente legge
il  Rappresentante  legale dell'Ente o dell'Associazione titolare del
bene  oggetto  di finanziamento deve presentare apposita istanza alla
Regione  Abruzzo - direzione turismo, ambiente ed energia entro il 30
novembre di ogni anno.
   2.  Relativamente  all'anno  in  corso  le domande dovranno essere
presentate  entro  e  non  oltre il trentesimo giorno dall'entrata in
vigore della presente legge.
   3.  Le  istanze devono essere corredate di un progetto preliminare
dei  lavori  da  realizzare  e  di un preventivo di spesa, a firma di
progettista  abilitato.  Per  gli  acquisti di mobili ed arredo e per
l'attivita'  di  promozione  e  diffusione da un preventivo di spesa.
Nell'istanza  il soggetto richiedente deve dichiarare di impegnarsi a
contribuire al finanziamento dell'intervento proposto per l'eventuale
quota parte non coperta dal contributo regionale.
   4. L'utilizzo del contributo concesso deve avvenire entro tre anni
dalla  data di pubblicazione sul BURA del provvedimento di ammissione
a  finanziamento  da parte della Regione. Per l'acquisto di mobili ed
arredo per l'attivita' di promozione e diffusione entro un anno dalla
stessa  data.  Entro  sei  mesi dalla data di fine lavori il soggetto
beneficiario  del contributo e' tenuto ad inviare il provvedimento di
approvazione  del  certificato di collaudo o di regolare esecuzione e
la relazione acclarante i rapporti Ente - Regione.