Art. 6.
                         Decadenza e revoca

   1.  L'utilizzo  del  contributo  regionale  deve avvenire entro il
termine di cui all'art. 3 della presente legge, trascorso il quale il
Dirigente  del  Servizio regionale competente per materia verifica lo
stato  di attuazione del programma ammesso a finanziamento e provvede
a  dichiarare  la  decadenza  dal contributo assegnato ai beneficiari
inadempienti  disponendo il provvedimento per il recupero delle somme
eventualmente  accreditate  e  non  utilizzate.  Al recupero provvede
direttamente  il  Dirigente  del  Servizio  Ragioneria  della  Giunta
regionale.
   2.  Restano  a carico del beneficiario inadempiente tutte le spese
sostenute ed impegnate per la realizzazione dell'intervento assistito
dal contributo regionale concesso e non utilizzato.