Art. 6. Decadenza e revoca 1. L'utilizzo del contributo regionale deve avvenire entro il termine di cui all'art. 3 della presente legge, trascorso il quale il Dirigente del Servizio regionale competente per materia verifica lo stato di attuazione del programma ammesso a finanziamento e provvede a dichiarare la decadenza dal contributo assegnato ai beneficiari inadempienti disponendo il provvedimento per il recupero delle somme eventualmente accreditate e non utilizzate. Al recupero provvede direttamente il Dirigente del Servizio Ragioneria della Giunta regionale. 2. Restano a carico del beneficiario inadempiente tutte le spese sostenute ed impegnate per la realizzazione dell'intervento assistito dal contributo regionale concesso e non utilizzato.