Art. 7. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutati per l'esercizio finanziario 2007 € 400.000,00, si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale: Upb 5.02.005 Cap. 152566 denominato: Intervento per il recupero dei mulini idraulici; in diminuzione € 200.000,00; Upb 9.02.001 Cap. 242396 denominato: Interventi per la promozione turistica abruzzese - legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 e successive modificazioni; in diminuzione € 100.000,00; Upb 2.02.002 Cap. 12101 denominato: Spese per nuove opere e ristrutturazioni degli immobili regionali; in diminuzione € 100.000,00; Upb 10.02.002 Cap. 92604 di nuova istituzione denominato: Interventi per l'ammodemamento, l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture adibite alla pratica del golf e per la promozione dell'attivita' golfistica; in aumento € 400.000,00. 2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento e' determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).