Art. 7.
                          Norma finanziaria

   1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione degli interventi di cui
alla presente legge, valutati per l'esercizio finanziario 2007 €
400.000,00, si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di
competenza e cassa del bilancio regionale:
   Upb  5.02.005  Cap.  152566 denominato: Intervento per il recupero
dei mulini idraulici;
   in diminuzione € 200.000,00;
   Upb  9.02.001 Cap. 242396 denominato: Interventi per la promozione
turistica  abruzzese  -  legge  regionale  4  giugno  1980,  n.  50 e
successive modificazioni;
   in diminuzione € 100.000,00;
   Upb  2.02.002  Cap.  12101  denominato:  Spese  per  nuove opere e
ristrutturazioni degli immobili regionali;
   in diminuzione € 100.000,00;
   Upb   10.02.002   Cap.  92604  di  nuova  istituzione  denominato:
Interventi  per  l'ammodemamento,  l'ampliamento  ed il potenziamento
delle  strutture  adibite  alla  pratica del golf e per la promozione
dell'attivita' golfistica;
   in aumento € 400.000,00.
   2.  Per  gli esercizi successivi lo stanziamento e' determinato ed
iscritto  sul  pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai
sensi  della  legge  regionale  25  marzo  2002,  n.  3  (Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo).