Art. 13. Abrogazioni 1. Con il presente atto si dispone l'abrogazione: di quanto riportato in materia dall'art. 3 comma 1 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 20 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 37 ordinario del 7 luglio 2006, fatto salvo per quanto disposto dal punto «b» delle possibili deroghe del menzionato comma; quanto disposto dalla legge regionale 2 luglio 1999, n. 37 nella seconda parte dell'Allegato «A»: «Gli obiettivi e le regole - la regolazione del sistema» comma 2: «autorizzazione ed acereditamento delle strutture sanitarie ed appositi rapporti», fatto salvo per quanto disposto dal comma 3 «appositi rapporti»; quanto disposto dalla legge regionale 14 settembre 1989, n. 85, pubblicata sul BURA n. 20 straordinario del 20 ottobre 1989, ad oggetto: «Norme sulla disciplina delle Case di cura private», fatto salvo quanto disposto in materia di Personale dagli articoli che vanno dal n. 31 al n. 42 compresi, che sono abrogati dall'entrata in esecutivita' della DGR regolamentare delle procedure di acereditamento definitivo; quanto disposto in materia di autorizzazione dalla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 speciale del 4 novembre 1994 che, nell'Allegato «A», nel punto 3 «Indirizzi di organizzazione e di funzionamento delle attivita», capoverso 3.3 al capitolo «riordino dell'assistenza specialistica ambulatoriale» e capoverso 3.4 al capitolo «Poliambulatori». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 31 luglio 2007 DEL TURCO