Art. 13.
                             Abrogazioni

   1. Con il presente atto si dispone l'abrogazione:
   di  quanto  riportato  in  materia dall'art. 3 comma 1 della legge
regionale  23  giugno 2006, n. 20 pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  Regione Abruzzo n. 37 ordinario del 7 luglio 2006, fatto salvo
per  quanto  disposto  dal  punto  «b»  delle  possibili  deroghe del
menzionato comma;
   quanto  disposto  dalla legge regionale 2 luglio 1999, n. 37 nella
seconda  parte  dell'Allegato  «A»:  «Gli  obiettivi e le regole - la
regolazione  del  sistema» comma 2: «autorizzazione ed acereditamento
delle  strutture  sanitarie  ed  appositi  rapporti», fatto salvo per
quanto disposto dal comma 3 «appositi rapporti»;
   quanto  disposto  dalla  legge regionale 14 settembre 1989, n. 85,
pubblicata  sul  BURA  n.  20  straordinario  del 20 ottobre 1989, ad
oggetto:  «Norme  sulla disciplina delle Case di cura private», fatto
salvo  quanto  disposto  in  materia  di Personale dagli articoli che
vanno  dal n. 31 al n. 42 compresi, che sono abrogati dall'entrata in
esecutivita'    della    DGR   regolamentare   delle   procedure   di
acereditamento definitivo;
   quanto disposto in materia di autorizzazione dalla legge regionale
25  ottobre  1994,  n.  72  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Abruzzo n. 28 speciale del 4 novembre 1994 che, nell'Allegato
«A»,  nel  punto  3  «Indirizzi  di organizzazione e di funzionamento
delle  attivita», capoverso 3.3 al capitolo «riordino dell'assistenza
specialistica    ambulatoriale»   e   capoverso   3.4   al   capitolo
«Poliambulatori».
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 31 luglio 2007
                              DEL TURCO