Art. 5. Attivita' di vigilanza sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi e sistema sanzionatorio 1. I titolari di autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie inviano al Comune territorialmente competente un'autocertificazione, con cadenza triennale, attestante il mantenimento del possesso dei requisiti minimi autorizzativi definiti dal Manuale di Autorizzazione emanato dalla Regione. 2. Il Comune trasmette le autocertificazioni ricevute alla Direzione sanita' per conoscenza ed al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente che dispone la necessaria attivita' di vigilanza e controllo sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi; 3. La Direzione sanita' regionale ha facolta' di disporre attivita' ispettive sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi avvalendosi del Dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente; 4. L'esito delle verifiche effettuate dal Dipartimento di prevenzione competente e' comunicato, entro trenta giorni, al Comune e, per conoscenza, alla Direzione sanita' ed al legale rappresentante della struttura interessata; 5. Qualora sia accertata l'assenza o la non congruita' di uno o piu' requisiti minimi autorizzativi, il Comune diffida il rappresentante legale della struttura interessata a provvedere al necessario adeguamento ovvero a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un lasso di tempo determinato nell'atto di diffida e che non puo' comunque superare i novanta giorni. La mancata giustificazione, le controdeduzioni ritenute incongrue rispetto a quanto contestato, l'inadempienza entro il termine stabilito ovvero l'accertamento di comprovate e gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza dei cittadini comportano, da parte del Comune, un ordinanza di sospensione immediata, anche parziale, dell'attivita' fino a quando siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La ripresa delle attivita' sospese e' autorizzata secondo la procedura gia' prevista al comma 2 dell'art. 4. 6. In caso di sospensione delle attivita' di cui al comma 5 disposta per tre volte nell'arco di due anni decorrenti dalla prima sospensione, il comune dispone la revoca dell'autorizzazione delle attivita' sanitarie e sociosanitarie; 7. La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento di una struttura sanitaria o socio-sanitaria in carenza di specifica autorizzazione obbligano il comune ad adottare un'ordinanza di chiusura immediata. 8. L'esercizio delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie in carenza di specifica autorizzazione comporta per il trasgressore l'interdizione all'esercizio delle stesse attivita' per un periodo di cinque anni, le sanzioni penali previste dalla legge nonche' una sanzione amministrativa che andra' fissata e periodicamente aggiornata mediante apposita deliberazione di Giunta regionale da emanarsi, sentita la Commissione consiliare competente in materia, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge tenuto conto di quanto stabilito dal Testo unico 1265/34 in materia sanitaria, dalle disposizioni del codice penale in materia di abusivo esercizio della professione e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale».