Art. 8. Accordi contrattuali 1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, definisce l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dall'art. 8-quinquies, del decreto legislativo n. 229/1999. 2. La deliberazione di Giunta regionale: a) individua le responsabilita' riservate alla Regione e di quelle attribuite alle Aziende sanitarie locali nella definizione degli accordi e nella verifica del loro rispetto; b) da' indirizzi per la formulazione dei programmi di attivita' da potenziare e depotenziare in ossequio a quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano sanitario nazionale; c) determina il piano di attivita' relative ad alte specialita' e rete dei servizi di emergenza; 3. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 la Direzione sanita', l'Agenzia sanitaria regionale e le Aziende sanitarie locali dettagliano negli accordi contrattuali stipulati con le strutture private: a) volume massimo di prestazioni, distinto per tipologia e per modalita' di assistenza, che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Azienda sanitaria locale si impegnano ad assicurare nell'ambito del fabbisogno indicato dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale; b) requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale; c) corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate, globalmente risultante dall'applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attivita' effettivamente svolte secondo i criteri enunciati dal comma 2; d) debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi contrattuali e procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno dell'appropriatezza e della qualita' dell'assistenza prestata e delle prestazioni rese. 4. Gli accordi contrattuali vengono stipulati con l'amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della giunta regionale.