Art. 8.
                        Accordi contrattuali

   1.  Entro  novanta  giorni  dalla entrata in vigore della presente
legge   la   Giunta  regionale,  sentita  la  Commissione  consiliare
competente  in  materia,  definisce  l'ambito  di  applicazione degli
accordi  contrattuali  e le linee guida sulla stesura degli stessi in
base  a  quanto  previsto  dai commi 1 e 2 dall'art. 8-quinquies, del
decreto legislativo n. 229/1999.
   2. La deliberazione di Giunta regionale:
   a) individua le responsabilita' riservate alla Regione e di quelle
attribuite  alle  Aziende  sanitarie  locali  nella definizione degli
accordi e nella verifica del loro rispetto;
   b) da' indirizzi per la formulazione dei programmi di attivita' da
potenziare  e  depotenziare  in  ossequio  a  quanto  previsto  dagli
strumenti  della  programmazione  sanitaria  regionale e nel rispetto
delle priorita' indicate dal Piano sanitario nazionale;
   c)  determina il piano di attivita' relative ad alte specialita' e
rete dei servizi di emergenza;
   3.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dal comma 2 la Direzione
sanita',  l'Agenzia sanitaria regionale e le Aziende sanitarie locali
dettagliano  negli  accordi  contrattuali  stipulati con le strutture
private:
   a)  volume  massimo  di  prestazioni, distinto per tipologia e per
modalita'  di  assistenza,  che  le  strutture  presenti  nell'ambito
territoriale  della medesima Azienda sanitaria locale si impegnano ad
assicurare  nell'ambito del fabbisogno indicato dagli strumenti della
programmazione sanitaria regionale;
   b)  requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad
accessibilita',  appropriatezza  clinica  ed  organizzativa, tempi di
attesa e continuita' assistenziale;
   c) corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate,
globalmente risultante dall'applicazione dei valori tariffari e della
remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare  a  consuntivo  sulla base dei risultati raggiunti e delle
attivita' effettivamente svolte secondo i criteri enunciati dal comma
2;
   d)   debito   informativo   delle   strutture  erogatrici  per  il
monitoraggio  degli  accordi  contrattuali  e  procedure che dovranno
essere  seguite  per il controllo esterno dell'appropriatezza e della
qualita' dell'assistenza prestata e delle prestazioni rese.
   4.    Gli    accordi    contrattuali    vengono    stipulati   con
l'amministrazione  regionale  e  sottoscritti  dal  Presidente  della
giunta regionale.