Art. 3. Procedure 1. Per beneficiare del contributo regionale, gli enti locali interessati devono presentare alla struttura regionale competente in materia di espropriazioni, di seguito denominata struttura competente, apposita domanda corredata del provvedimento acquisitivo e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei relativi oneri accessori di registrazione e di trascrizione. 2. Il contributo e' concesso, previa istruttoria delle domande, con provvedimento del dirigente della struttura competente. Ove le disponibilita' finanziarie risultino insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo e' disposta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande stesse. 3. Possono formare oggetto di richiesta di contributo anche gli oneri accessori gia' sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge per la registrazione e la trascrizione dei provvedimenti di acquisizione di cui all'art. 1, comma 1.