Art. 3.
                              Procedure

   1.  Per  beneficiare  del  contributo  regionale,  gli enti locali
interessati  devono presentare alla struttura regionale competente in
materia   di   espropriazioni,   di   seguito   denominata  struttura
competente,  apposita domanda corredata del provvedimento acquisitivo
e  della  documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei relativi
oneri   accessori  di  registrazione  e  di  trascrizione.     2.  Il
contributo   e'  concesso,  previa  istruttoria  delle  domande,  con
provvedimento  del  dirigente  della  struttura  competente.  Ove  le
disponibilita'  finanziarie  risultino  insufficienti  rispetto  alle
domande presentate, la concessione del contributo e' disposta secondo
l'ordine cronologico di ricevimento delle domande stesse.
   3.  Possono  formare  oggetto di richiesta di contributo anche gli
oneri  accessori  gia' sostenuti alla data di entrata in vigore della
presente   legge   per   la   registrazione  e  la  trascrizione  dei
provvedimenti di acquisizione di cui all'art. 1, comma 1.