Art. 4. Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato per gli anni 2007, 2008 e 2009 in annui euro 600.000. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.05. (Altri interventi). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sugli specifici accantonamenti previsti al punto D.1.2. dell'allegato 1 al bilancio per l'anno finanziario 2007 e a quello per il triennio 2007/2009. 4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.