Art. 4.
                      Disposizioni finanziarie

   1.  L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente
legge  e'  determinato  per  gli anni 2007, 2008 e 2009 in annui euro
600.000.     2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato
di  previsione  della  spesa  del  bilancio  della Regione per l'anno
finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009
nell'obiettivo programmatico 2.1.1.05. (Altri interventi).
   3.  Al  finanziamento  dell'onere  di  cui  al comma 1 si provvede
mediante  l'utilizzo  per  pari  importo  degli stanziamenti iscritti
nell'obiettivo  programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020
(Fondo  globale  per  il  finanziamento  di  spese di investimento) a
valere  sugli  specifici  accantonamenti  previsti  al  punto  D.1.2.
dell'allegato  1  al  bilancio per l'anno finanziario 2007 e a quello
per il triennio 2007/2009.
   4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e'
autorizzata  ad  apportare,  con  propria  deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.