Art. 11.

                              Mobilita'



   1. Ai fine di consentire la continuita' dell'assistenza in caso di
trasferimento della residenza fuori dal o nel territorio provinciale,
la  Provincia  puo'  concludere, a condizione di reciprocita', intese
con  altri enti; presupposto e' la garanzia del diritto a prestazioni
analoghe.