Art. 13. Norme applicative 1. Le prestazioni del fondo sono erogate ai richiedenti, riconosciuti non autosufficienti secondo i criteri della presente legge, con decorrenza dal 1 luglio 2008, ad eccezione dei soggetti che risultano assistiti in case di riposo o centri di degenza, per i quali l'erogazione decorre dal 1 gennaio 2009. 2. In prima applicazione della presente legge i dati personali richiesti ai fini dell'accertamento dello stato di non autosufficienza sono tratti dagli archivi delle gestioni dell'indennita' di accompagnamento e dell'assegno di ospedalizzazione a domicilio. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2009 cessa di trovare applicazione l'art. 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, per gli ospiti che beneficiano dell'assegno di cura di cui all'art. 8 della presente legge.