Art. 13.

                          Norme applicative



   1.   Le   prestazioni  del  fondo  sono  erogate  ai  richiedenti,
riconosciuti  non  autosufficienti  secondo  i criteri della presente
legge,  con  decorrenza  dal 1 luglio 2008, ad eccezione dei soggetti
che  risultano assistiti in case di riposo o centri di degenza, per i
quali l'erogazione decorre dal 1 gennaio 2009.
   2.  In  prima  applicazione  della presente legge i dati personali
richiesti    ai   fini   dell'accertamento   dello   stato   di   non
autosufficienza    sono   tratti   dagli   archivi   delle   gestioni
dell'indennita' di accompagnamento e dell'assegno di ospedalizzazione
a domicilio.
   3.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2009 cessa di trovare applicazione
l'art. 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive
modifiche, per gli ospiti che beneficiano dell'assegno di cura di cui
all'art. 8 della presente legge.