Art. 14. Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per prestazioni assistenziali e relativa gestione si provvede con il fondo previsto all'articolo 4. 2. L'entita' del fondo e' determinata dalla Provincia con legge finanziaria annuale. In sede di determinazione del fondo si tiene conto delle assegnazioni della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, e successive modifiche, e anche degli eventuali proventi derivanti dalla gestione patrimoniale del fondo a capitalizzazione. 3. Il fabbisogno stimato del fondo e le relative modalita' di finanziamento per il periodo 2008-2022 sono determinati come riportato nell'allegata tabella A. 4. Alla spesa complessiva di 242,39 milioni di euro a carico del bilancio provinciale per gli esercizi 2008 e 2009, come risultante dall'allegato A, si provvede nel modo seguente: a) 197,70 milioni di euro mediante quote degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il biennio 2008-2009, alla funzione-obiettivo 9, lettera b.1, per l'importo di 104,69 milioni di euro e alla funzione-obiettivo 10, lettera b.1, per l'importo di 93,01 milioni di euro, per l'attuazione degli interventi previsti ai sensi delle disposizioni di legge provinciale che cessano di aver attuazione con l'entrata in vigore della presente legge; b) all'ulteriore maggior spesa di 44,69 milioni di euro mediante corrispondente quota dello stanziamento previsto nel bilancio pluriennale per il biennio 2008-2009 alla funzione-obiettivo 27, lettera b.1. 5. Per gli esercizi successivi al 2009 si provvede con i mezzi stabiliti con legge finanziaria annuale di cui al comma 2 del presente articolo.