Art. 14.

                      Disposizioni finanziarie



   1.  Alla  copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per
prestazioni  assistenziali  e  relativa  gestione  si provvede con il
fondo previsto all'articolo 4.
   2.  L'entita'  del  fondo e' determinata dalla Provincia con legge
finanziaria  annuale.  In  sede  di determinazione del fondo si tiene
conto  delle  assegnazioni della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi
della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, e successive modifiche, e
anche  degli eventuali proventi derivanti dalla gestione patrimoniale
del fondo a capitalizzazione.
   3.  Il  fabbisogno  stimato  del  fondo e le relative modalita' di
finanziamento   per   il  periodo  2008-2022  sono  determinati  come
riportato nell'allegata tabella A.
   4.  Alla  spesa complessiva di 242,39 milioni di euro a carico del
bilancio  provinciale  per  gli esercizi 2008 e 2009, come risultante
dall'allegato A, si provvede nel modo seguente:
    a)  197,70  milioni  di  euro  mediante  quote degli stanziamenti
previsti  nel  bilancio  pluriennale  per  il biennio 2008-2009, alla
funzione-obiettivo 9, lettera b.1, per l'importo di 104,69 milioni di
euro  e  alla  funzione-obiettivo  10,  lettera b.1, per l'importo di
93,01  milioni di euro, per l'attuazione degli interventi previsti ai
sensi  delle  disposizioni  di  legge provinciale che cessano di aver
attuazione con l'entrata in vigore della presente legge;
    b)  all'ulteriore maggior spesa di 44,69 milioni di euro mediante
corrispondente   quota   dello  stanziamento  previsto  nel  bilancio
pluriennale  per  il  biennio  2008-2009  alla funzione-obiettivo 27,
lettera b.1.
   5.  Per  gli  esercizi  successivi al 2009 si provvede con i mezzi
stabiliti  con  legge  finanziaria  annuale  di  cui  al  comma 2 del
presente articolo.