Art. 16.

      Sostituzione dell'assegno di ospedalizzazione a domicilio



   1. Con effetto dal 1 luglio 2008 sono abrogati gli articoli 21, ad
eccezione  del comma 3, nonche' l'art. 21-bis della legge provinciale
18  agosto  1988,  n. 33, e successive modifiche, essendo il relativo
assegno  sostituito  dalle  nuove prestazioni di cui all'art. 8 della
presente legge.
   2.   Al   beneficiari   dell'indennita'   di  accompagnamento  e/o
dell'assegno  di  ospedalizzazione a domicilio in data 30 giugno 2008
spetta, a decorrere dal 1 luglio 2008, un assegno personale pari alla
differenza  tra  il  trattamento precedente e l'assegno eventualmente
d'importo   inferiore  di  cui  alla  presente  legge.  L'assegno  e'
corrisposto  finche'  la  differenza  non  sara'  assorbita da futuri
aumenti.  A tal fine e' necessario il possesso dei requisiti previsti
dalla normativa precedente.