Art. 16. Sostituzione dell'assegno di ospedalizzazione a domicilio 1. Con effetto dal 1 luglio 2008 sono abrogati gli articoli 21, ad eccezione del comma 3, nonche' l'art. 21-bis della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, essendo il relativo assegno sostituito dalle nuove prestazioni di cui all'art. 8 della presente legge. 2. Al beneficiari dell'indennita' di accompagnamento e/o dell'assegno di ospedalizzazione a domicilio in data 30 giugno 2008 spetta, a decorrere dal 1 luglio 2008, un assegno personale pari alla differenza tra il trattamento precedente e l'assegno eventualmente d'importo inferiore di cui alla presente legge. L'assegno e' corrisposto finche' la differenza non sara' assorbita da futuri aumenti. A tal fine e' necessario il possesso dei requisiti previsti dalla normativa precedente.