Art. 17. Compiti della Provincia 1. Dopo la lettera w) del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, sono aggiunte le seguenti lettere: «x) accreditare i servizi sociali; y) approvare il catalogo delle prestazioni essenziali dei servizi sociali; z) erogare le prestazioni del fondo di non autosufficienza, previo accertamento dello stato di non autosufficienza.»