Art. 17.

                       Compiti della Provincia



   1.  Dopo  la  lettera  w)  del  comma  1  dell'art.  8 della legge
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, sono aggiunte le seguenti lettere:
    «x) accreditare i servizi sociali;
    y) approvare il catalogo delle prestazioni essenziali dei servizi
sociali;
    z)  erogare  le  prestazioni  del  fondo  di non autosufficienza,
previo accertamento dello stato di non autosufficienza.»