Art. 19.

                            Il distretto



   1.  Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale 30 aprile
1991, n. 13, e' aggiunto il seguente comma:
   «3.   Per   una   gestione   unica   e   integrata  del  distretto
socio-sanitario  gli  enti  gestori dei servizi sociali e dei servizi
sanitari sottoscrivono accordi, con i quali sono fissate le modalita'
gestionali uniche e di conduzione dei servizi, la predisposizione del
personale   e   il  finanziamento  condiviso  e  partecipativo  delle
attivita'.  Gli  accordi  prevedono  che  la  gestione  di  tutto  il
distretto  socio-sanitario  integrato  o  di  settori specifici venga
trasmessa  ad  un  unico  operatore  di uno dei due enti gestori, che
assume  l'incarico  per  conto  di  entrambi.  Gli  accordi prevedono
inoltre  programmi  socio-  sanitari  annuali e pluriennali e vengono
sottoscritti da entrambi i gestori.»
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 12 ottobre 2007
              Il Presidente della provincia: Durnwalder

   (Omissis).