Art. 19. Il distretto 1. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e' aggiunto il seguente comma: «3. Per una gestione unica e integrata del distretto socio-sanitario gli enti gestori dei servizi sociali e dei servizi sanitari sottoscrivono accordi, con i quali sono fissate le modalita' gestionali uniche e di conduzione dei servizi, la predisposizione del personale e il finanziamento condiviso e partecipativo delle attivita'. Gli accordi prevedono che la gestione di tutto il distretto socio-sanitario integrato o di settori specifici venga trasmessa ad un unico operatore di uno dei due enti gestori, che assume l'incarico per conto di entrambi. Gli accordi prevedono inoltre programmi socio- sanitari annuali e pluriennali e vengono sottoscritti da entrambi i gestori.» La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 12 ottobre 2007 Il Presidente della provincia: Durnwalder (Omissis).